Sentenza n. 122/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, con contestuale divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, deducendo: violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto e per motivazione generica e precostituita; violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti e eccesso di potere, con riferimento a un episodio di guida in stato di ebbrezza non sanzionato penalmente e avvenuto su area privata; irrilevanza o comunque insufficiente attualità di una denuncia risalente a oltre venticinque anni prima, relativa all'omessa denuncia di armi, anch'essa priva di ulteriori conseguenze penali. Il ricorrente ha inoltre sottolineato di avere esercitato la caccia per molti anni e di avere ottenuto senza contestazioni i precedenti rinnovi della licenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il giudice ha premesso che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenzione e porto di armi, sicché l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione particolarmente penetrante e può negare la licenza quando non sia provata la buona condotta o non vi sia affidamento sul non abuso delle armi. Le due condizioni sono tuttavia distinte: la buona condotta ha portata più ampia, mentre il pericolo di abuso richiede una valutazione specifica e concreta del rischio di uso improprio delle armi. Anche un singolo episodio, pure non penalmente rilevante, può astrattamente fondare il diniego, ma l'amministrazione deve spiegare in modo non irrazionale e adeguatamente motivato la sua particolare rilevanza, considerando l'epoca dei fatti, la condotta successiva, l'eventuale reiterazione e gli eventuali rinnovi intervenuti. Nel caso concreto, la Questura si è limitata a richiamare due fatti molto risalenti e a desumere apoditticamente da essi l'inaffidabilità del richiedente, senza chiarire la loro attuale rilevanza, senza spiegare perché un episodio non sanzionato dovesse compromettere la buona condotta e senza considerare i precedenti rinnovi regolari della licenza. È stato quindi ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione. È stata inoltre accolta la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990: dopo il preavviso di rigetto, l'amministrazione deve confrontarsi puntualmente con le osservazioni dell'interessato e confutarle in modo congruo; non è sufficiente riproporre formule generiche sulla pericolosità o sull'irresponsabilità della condotta. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione deve rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'amministrazione e le ragioni concrete della decisione.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni e gli apporti partecipativi dell'interessato devono essere considerati nell'istruttoria e nella decisione finale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento finale deve motivare in modo congruo le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate, altrimenti l'istituto del preavviso di rigetto si svuota di ogni effettività.
Quando l'amministrazione conferma il diniego dopo il preavviso di rigetto, deve confutare in modo puntuale e congruo le osservazioni del privato.
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta.
La licenza di polizia può essere negata per carenza di buona condotta, sulla base di una valutazione concreta e motivata.
art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Per il porto d'armi rilevano autonomamente sia la buona condotta sia l'affidamento sul corretto e non abusivo uso delle armi; il pericolo di abuso deve essere specificamente apprezzato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo ai fini della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un titolo di polizia eccezionale rispetto al generale divieto di portare armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone una valutazione particolarmente penetrante dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischi, anche potenziali, per la sicurezza pubblica.
- Ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., la buona condotta e l'affidamento sul non abuso delle armi sono presupposti distinti: la prima ha portata più ampia, mentre il pericolo di abuso richiede una specifica valutazione di elementi concreti indicativi del rischio di uso improprio o offensivo delle armi.
- Il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi può fondarsi anche su un singolo episodio, persino non sanzionato penalmente, ma l'amministrazione deve motivare in modo concreto e non apodittico perché quel fatto sia particolarmente significativo, tenendo conto della sua risalenza, della condotta successiva, dell'eventuale reiterazione e dei precedenti rinnovi del titolo.
- Non è legittimo desumere automaticamente da fatti occasionali e risalenti una permanente inaffidabilità al porto d'armi: l'amministrazione deve dimostrare l'attuale rilevanza degli episodi e svolgere un'istruttoria coerente con la finalità preventiva, non sanzionatoria, del potere di pubblica sicurezza.
- Quando il diniego segue il preavviso di rigetto, l'art. 10-bis l. n. 241/1990 impone all'amministrazione di esaminare e confutare specificamente le osservazioni del privato; la mera riproposizione di formule generiche o assertive non soddisfa l'obbligo di motivazione e svuota di effettività la partecipazione procedimentale.
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