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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n.586/2024, depositata e resa pubblica il 02.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9718/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.03.2024.

Giustizia amministrativa202502942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 586/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto euro 3.000,00 a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 586/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 3.000,00 per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed era stata notificata all’Amministrazione il 26 marzo 2024. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche dall’art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento, la fissazione di una somma per ogni ritardo o inosservanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza. Ha riconosciuto anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, precisando tuttavia che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati in base al giudicato, alla legge e agli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Non è stata riconosciuta la somma richiesta per ogni ritardo o inosservanza, perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    I conteggi degli interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale e dei parametri legali applicabili; la quantificazione del creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Rileva per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza modificarne l’oggetto o la portata.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione debitrice consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo pecuniario.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve corrispondere le somme risultanti dal giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato, nonché gli accessori dovuti secondo il titolo e la legge; la quantificazione degli interessi proposta dal creditore non è vincolante e deve essere verificata quanto a capitale, misura e decorrenza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, ma il commissario può essere attivato solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato non deve essere riconosciuta quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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