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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30040/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio in parte qua: per il capo relativo all'art. 474 c.p. perché il fatto non costituisce reato, e per il capo relativo all'art. 473 c.p. perché il fatto non sussiste.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una palestra, era stato condannato in primo e secondo grado per due episodi: a) introduzione nel territorio dello Stato, a fini di profitto, di due macchinari per esercizi ginnici recanti marchio contraffatto; b) uso, all'interno della palestra, di tre macchinari privi di marchio originale, ritenuti riproducenti il brevetto industriale di un noto marchio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, per il primo capo, l'erronea applicazione dell'art. 474 c.p. per mancanza del presupposto della contraffazione del marchio, oltre a vizi motivazionali sull'elemento soggettivo; per il secondo capo, l'erronea applicazione dell'art. 473 c.p. e vizi motivazionali sul dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. riguarda i marchi contraffatti e non i modelli industriali, e che nel caso concreto la motivazione di merito aveva fatto riferimento ai soli modelli ornamentali, senza dimostrare la consapevolezza della contraffazione del marchio al momento dell'acquisto. Quanto all'art. 473 c.p., la Corte ha chiarito che l'uso punibile del marchio o segno distintivo presuppone un'attività diretta a determinare il collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto e precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato; qui, invece, l'imputazione riguardava l'importazione di prodotti già recanti il marchio contraffatto o comunque frutto di contraffazione di modelli industriali, sicché la condotta non rientrava nella previsione incriminatrice.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il primo comma punisce l'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti recanti marchi contraffatti; il secondo comma riguarda la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione. La disposizione non si estende ai modelli industriali o ornamentali, che rientrano nella tutela dell'art. 473 c.p.

  • art. 473 c.p.

    Punisce la contraffazione e l'uso di marchi o segni distintivi; l'uso rilevante è quello del contrassegno, cioè un'attività diretta a collegare il marchio contraffatto a un prodotto, distinta dalla mera immissione in circolazione di prodotti già falsamente contrassegnati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato solo per la modalità di esposizione sintetica dei motivi di ricorso.

  • art. 474, comma 1, cod. pen.

    La fattispecie richiede consapevolezza della contraffazione del marchio, conoscenza della registrazione dello stesso e fine di profitto.

  • art. 473 cod. pen.

    La norma tutela anticipatamente i segni distintivi e presuppone una condotta di uso del contrassegno, non la mera circolazione di beni già immessi sul mercato.

Massime di principio

  • Il delitto di introduzione nello Stato di prodotti con marchio contraffatto richiede che l'oggetto materiale sia effettivamente un prodotto recante un marchio o segno distintivo falsificato; non è sufficiente la sola riproduzione di un modello industriale o ornamentale.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p., il dolo non può essere desunto in modo generico dall'esperienza professionale dell'agente o dal prezzo di acquisto, ma deve riguardare la consapevolezza della contraffazione del marchio e il fine di profitto.
  • La tutela penale dell'art. 473 c.p. riguarda l'uso del marchio o del segno distintivo come attività di collegamento tra il contrassegno contraffatto e il prodotto, non la mera detenzione o commercializzazione di beni già falsamente contrassegnati.
  • Non è consentita un'applicazione analogica dell'art. 474 c.p. ai modelli industriali o ai profili ornamentali, perché tali elementi non sono marchi o segni distintivi in senso tecnico.
  • Quando la condotta contestata consiste nell'importazione di prodotti già recanti il marchio contraffatto, la fattispecie dell'art. 473 c.p. non è integrata se manca un'attività autonoma e precedente di apposizione o uso del contrassegno.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblico
RamiReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica

Testo integrale

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