Sentenza n. 542/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-- -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Catania, tra l'altro, «ammonisce -OMISSIS- a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori aggressioni verbali, violenza psicologica, ingiurie, offese, condotte aggressive e vessatorie, minacce anche di morte, danneggiamenti o qualsiasi atto di violenza domestica nei confronti della ex coniuge -OMISSIS-ed in presenza della figlia minorenne -OMISSIS-»; - del processo verbale di notifica di ammonimento, redatto dalla Questura di Catania in data 9.10.2025, con il quale è stata data lettura del suddetto provvedimento reso dal Questore della Provincia di Catania, prot. n.-OMISSIS-, dunque in tale data comunicato; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche ad oggi non conosciuto, compresi: - il relativo provvedimento di avvio del procedimento adottato dalla Questura di Catania, del 4.5.2024 e di estremi non meglio precisati, come richiamato nel suddetto provvedimento di ammonimento; - la nota Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime vulnerabili, prot. n. -OMISSIS- del 22.5.2024; - la nota Questura di Catania, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Minori e Vittime vulnerabili, prot. n.-OMISSIS-del 15.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013 per presunte condotte di violenza domestica, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento questorile adottato dopo la richiesta della ex coniuge, nel contesto di una relazione familiare fortemente conflittuale e di un procedimento di separazione giudiziale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 d.l. 93/2013, dell’art. 8 d.l. 11/2009 e degli artt. 1, 3, 9 e 10 l. 241/1990, nonché dell’art. 8 CEDU, lamentando difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, carenza di trasparenza e motivazione. In particolare, ha contestato di essere stato ascoltato soltanto in forma cartolare, la mancata audizione dei testimoni indicati, l’omessa conoscenza di una testimonianza e di una memoria della ex coniuge acquisite dopo il preavviso di rigetto, nonché il mutamento dell’orientamento amministrativo senza adeguato confronto procedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 d.l. 93/2013 e dell’art. 8 d.l. 11/2009, difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione dei principi di legalità e imparzialità. Ha sostenuto che l’ammonimento presupponga condotte gravi e non meramente episodiche di violenza domestica e che, nel caso concreto, fossero state rappresentate soltanto generiche liti, urla e insulti, senza adeguata prova, circostanziamento spazio-temporale o attualità del pericolo. Ha inoltre evidenziato le contraddizioni tra le dichiarazioni della ex coniuge, che aveva riferito di non ricordare minacce di morte e aveva escluso violenze fisiche, e il contenuto dell’ammonimento, che menzionava minacce di morte, danneggiamenti e condotte violente.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto la censura relativa alla mancata audizione personale del destinatario e alla necessità di un contraddittorio pieno, chiarendo che l’ammonimento questorile è una misura preventiva, cautelare e dissuasiva, posta a tutela della vittima, e che, in ragione dell’urgenza e della funzione protettiva, non deve necessariamente essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né dalla personale audizione del soggetto destinatario. La locuzione normativa “persone informate dei fatti” non impone l’audizione dell’autore della condotta. Il Tribunale ha inoltre precisato che l’ammonimento ex art. 3 d.l. 93/2013 può essere adottato anche in presenza di una querela o di un procedimento penale e non è subordinato alla scelta alternativa prevista per l’ammonimento di cui all’art. 8 d.l. 11/2009. Ha invece accolto il secondo motivo. Pur non richiedendo un accertamento di responsabilità penale o la piena prova dei fatti, l’ammonimento presuppone elementi investigativi attendibili e sufficientemente concreti, idonei a rendere plausibile la sussistenza della violenza domestica e l’identificazione dell’autore, nonché una motivata valutazione dell’attualità delle condizioni di pericolo. Nel caso concreto, il provvedimento si limitava a enunciare genericamente aggressioni verbali, violenza psicologica, ingiurie, minacce, danneggiamenti e condotte vessatorie, senza indicare episodi specifici, modalità, frequenza e collocazione temporale. Le dichiarazioni acquisite descrivevano prevalentemente fatti risalenti alla separazione della coppia e non dimostravano adeguatamente l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’ammonimento, avvenuta il 8 ottobre 2025, oltre diciannove mesi dopo la richiesta del 6 marzo 2024. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una rinnovata o più approfondita istruttoria, tenendo conto del lungo intervallo temporale e della condotta medio tempore tenuta dalle persone coinvolte. Per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione, il TAR ha annullato l’ammonimento, facendo salvi eventuali nuovi provvedimenti adeguatamente motivati e fondati sull’attualità degli episodi. Le spese sono state compensate; è stata confermata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
«Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.»
La norma disciplina una misura questorile preventiva, cautelare e dissuasiva, adottabile anche senza querela e, secondo la decisione, anche in presenza di querela o procedimento penale. Sono necessari elementi investigativi attendibili e una valutazione concreta e attuale delle condizioni di violenza domestica; non è invece indispensabile la personale audizione del destinatario né il previo avviso di avvio del procedimento.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
La previsione dell’alternatività tra richiesta di ammonimento e proposizione della querela, propria dell’ammonimento per atti persecutori, non si applica all’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013.
artt. 1, 3, 9 e 10 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e contraddittorio; il TAR ha escluso che, per la natura cautelare e protettiva dell’ammonimento, fosse necessaria la personale audizione del destinatario.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 è una misura preventiva, cautelare e dissuasiva di protezione della vittima di violenza domestica; può essere adottato anche senza querela e non richiede necessariamente la previa comunicazione di avvio del procedimento o la personale audizione del destinatario, purché l’istruttoria amministrativa sia adeguata.
- Ai fini dell’ammonimento per violenza domestica non è necessario raggiungere la piena prova penale dei fatti o accertare la responsabilità dell’autore, ma devono emergere dall’attività investigativa elementi probatori attendibili, concreti e sufficientemente circostanziati circa la verificazione di condotte violente e la loro riferibilità al destinatario.
- La nozione di violenza domestica comprende uno o più atti gravi, non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica; la mera conflittualità familiare, descritta mediante enunciati generici e non corroborati, non è di per sé sufficiente a legittimare l’ammonimento.
- Quando tra la segnalazione e l’adozione dell’ammonimento intercorre un significativo lasso temporale, l’amministrazione deve rinnovare o approfondire l’istruttoria e motivare specificamente sull’attualità e concretezza del pericolo, considerando anche la condotta medio tempore tenuta dagli interessati.
- Un ammonimento che elenchi genericamente aggressioni, minacce, danneggiamenti o violenza psicologica senza indicare episodi, modalità, frequenza, collocazione temporale e supporti probatori minimi è viziato per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione.
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