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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) in principalità: - del decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 4/2/2025, prot. -OMISSIS-, con il quale la-OMISSIS-ricorrente è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies cod. civ. con contestuale nomina del Commissario Liquidatore; - della nota ministerial-OMISSIS-on la quale è stato comunicato il suddetto decreto direttoriale -OMISSIS--OMISSIS-; B) dei seguenti atti presupposti: - della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2023 n. -OMISSIS-, con la quale la dott.ssa -OMISSIS- è stata incaricata di effettuare la revisione ordinaria alla -OMISSIS- ricorrente (non conosciuta); - della nota 31/10/2023 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, quale revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto "-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-– -OMISSIS-- -OMISSIS-"; - della nota 29/11/2023 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale -OMISSIS- ricorrente è stata diffidata a "prendere immediati contatti per permettere il regolare svolgimento" della revisione ordinaria della stessa-OMISSIS- (ns. doc. 4); - della nota a mezzo p.e.c. -OMISSIS- a firma della dott.ssa -OMISSIS-, con la 2 quale la-OMISSIS- Cooperativa ricorrente è stata sollecitata all'inoltro della documentazione richiesta (ns. doc. -OMISSIS-); - della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/1/2024, recante la "Relazione di mancata revisione" (ns. doc. 6); - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 21/6/2024, avente ad oggetto "-OMISSIS- “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- - -OMISSIS-- - Comunicazione, ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di scioglimento per atto d’autorità, ex art. 12, comma 3, D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17, con nomina di commissario liquidatore"; - parere del -OMISSIS- 25/9/2024 (citato nel decreto direttoriale 4/2/2025 e non meglio conosciuto).

Giustizia amministrativa202500456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di scioglimento d’autorità della cooperativa, con nomina del commissario liquidatore, e relativi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente cooperativo)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa, insieme a un proprio socio, ha impugnato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4 febbraio 2025 con cui era stata sciolta d’autorità ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002 e dell’art. 2545-septiesdecies c.c., in ragione della sottrazione all’attività di vigilanza. Il procedimento traeva origine dalla mancata trasmissione, entro il termine assegnato e nonostante i solleciti, della documentazione richiesta dal revisore incaricato di svolgere la revisione ordinaria della cooperativa; tale omissione aveva condotto alla relazione di mancata revisione del 9 gennaio 2024 e al successivo avvio del procedimento di scioglimento. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002 e dell’art. 2545-septiesdecies c.c., sostenendo che tali disposizioni non consentissero lo scioglimento in presenza di mere omesse comunicazioni colpose, non impeditive della revisione. Con il secondo motivo è stata contestata la mancata valutazione ministeriale dell’inidoneità dei presupposti indicati nella relazione di mancata revisione. Con il terzo motivo è stata dedotta la sproporzione dello scioglimento, quale misura massimamente afflittiva, rispetto alla mera irregolarità comunicativa contestata, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220/2002. Nel corso del giudizio la Corte costituzionale, con sentenza del 21 luglio 2025, n. 116, ha dichiarato illegittimo l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220/2002 nella parte in cui imponeva lo scioglimento d’autorità degli enti cooperativi sottrattisi alla vigilanza, anziché prevedere la nomina di un commissario ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., con poteri limitati agli specifici adempimenti omessi.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha accolto. Ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale producesse effetti nel giudizio perché il provvedimento impugnato era stato adottato sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale, il rapporto non era esaurito, il provvedimento era stato tempestivamente impugnato e il ricorso aveva dedotto il vizio di incostituzionalità poi accolto dal Giudice delle leggi. La declaratoria costituzionale ha quindi determinato l’invalidità sopravvenuta del decreto ministeriale, non la sua automatica caducazione, con conseguente annullamento dello scioglimento d’autorità e degli atti conseguenti. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’accoglimento del terzo motivo era già sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto lesivo. È stata fatta salva la potestà del Ministero di riesercitare il potere alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della recente evoluzione normativa.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220

    agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223 septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui imponeva lo scioglimento d’autorità quale conseguenza della sottrazione alla vigilanza, anziché prevedere la nomina di un commissario con poteri limitati agli specifici adempimenti omessi.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    La disposizione costituiva la base civilistica dello scioglimento d’autorità della cooperativa, ma non poteva legittimare il provvedimento nel caso esaminato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma speciale che ne imponeva l’applicazione.

  • art. 2545-sexiesdecies c.c.

    Individua, secondo la pronuncia costituzionale richiamata dal TAR, la misura alternativa proporzionata: la nomina di un commissario che si sostituisca agli organi amministrativi limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

  • art. 2545-septiesdecies c.c. e art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.

    Sono richiamati quale complesso normativo applicato per lo scioglimento d’autorità e per i conseguenti effetti patrimoniali dell’ente cooperativo.

  • art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.

    È richiamato per l’obbligo di devoluzione del patrimonio conseguente allo scioglimento d’autorità, effetto incluso nella previsione dichiarata incostituzionale.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento; la sentenza non decide autonomamente una censura relativa alla partecipazione procedimentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente la caducazione dell’atto, ma ne comporta l’invalidità sopravvenuta per violazione della norma costituzionale, quando il rapporto non sia esaurito, l’atto sia stato tempestivamente impugnato e nel ricorso sia stato dedotto il vizio di incostituzionalità poi accolto dalla Corte costituzionale.
  • Quando una disposizione impone lo scioglimento d’autorità di un ente cooperativo per la sottrazione all’attività di vigilanza anche in presenza di mere omissioni comunicative, la sanzione è sproporzionata se l’ordinamento consente una misura meno afflittiva, quale la nomina di un commissario con poteri limitati agli specifici adempimenti omessi.
  • L’accoglimento di un motivo idoneo ad annullare integralmente il provvedimento impugnato determina l’improcedibilità per difetto di interesse delle ulteriori censure rivolte contro il medesimo atto.
  • Dopo l’annullamento di un provvedimento fondato su una disciplina dichiarata incostituzionale, l’amministrazione conserva la potestà di riesercitare il potere nel rispetto del quadro normativo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAPartecipazione al procedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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