Cassazione Penale, Sentenza n. 44990/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Savona che aveva rigettato l'opposizione della persona offesa e disposto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo. Il difensore ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver rifiutato indagini richieste e coartate (richiesta acquisizione dati del programma Ormaweg per il periodo 21/09/2021-24/09/2021, accessi alle cartelle cliniche di Galizia Marika e Galizia Nahiz Marwan nello stesso intervallo, documentazione presenze e turni del personale ospedaliero, e audizione di numerosi medici e dei consulenti tecnici della parte offesa); (2) vizio di motivazione per ritenuta completezza dell'attività investigativa nonostante consegne della cartella clinica in tre momenti diversi e acquisizione del partogramma/registro operatorio solo tre giorni dopo i fatti; (3) inosservanza dell'art. 408 c.p.p. e vizio di motivazione per aver fondato l'ordinanza solo sulla consulenza tecnica del pubblico ministero, senza una attività istruttoria completa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale (successiva alla legge n. 103/2017) non è impugnabile in Cassazione, essendo reclamabile solo davanti al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., e solo per violazioni delle garanzie del contraddittorio formale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il Collegio le menziona come riferimento per i motivi prospettati dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; impone la forma di sintesi prevista per i motivi nel ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica che ha reso non ricorribile in Cassazione il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale; ha spostato il rimedio verso il reclamo al tribunale monocratico (art. 410-bis) nei casi previsti.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica avverso il provvedimento di archiviazione emesso dopo l'udienza camerale, nei soli casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale; la Corte ha richiamato questa via come rimedio alternativo alla Cassazione.
art. 408 cod. proc. pen.
Norma sulla consulenza tecnica (e sulle garanzie procedurali connesse). Il ricorrente lamentava violazione della norma per l'uso esclusivo della consulenza del PM; la Corte non ha ritenuto la questione idonea a superare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto l'obbligo di sostenere le spese.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata relativamente al criterio di non applicazione di sanzioni più pesanti quando non sussista colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; ha portato alla determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un provvedimento di archiviazione emesso dopo l'udienza camerale non è impugnabile in Cassazione: il rimedio è il reclamo al tribunale monocratico ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., ma soltanto se è stata violata la regola del contraddittorio formale.
- Se si ritiene che l'archiviazione si fondi su incompletezza delle indagini o su valutazioni errate di prove non acquisite, occorre focalizzare il mezzo di impugnazione sul mancato rispetto del contraddittorio formale (per poter utilizzare l'art. 410-bis) piuttosto che proporre direttamente ricorso per cassazione.
- Per contestare l'uso esclusivo della consulenza del PM o l'insufficiente attività istruttoria (art. 408 c.p.p.), è importante documentare in modo chiaro e specifico in che modo il contraddittorio non è stato garantito (es. rifiuto di acquisire prove richieste in udienza camerale, mancata possibilità di nominare o sentire consulenti/ testimoni), poiché solo le violazioni formali del contraddittorio sono sindacabili con il reclamo al tribunale monocratico.
- Prima dell'udienza camerale è consigliabile sollecitare e ottenere formalmente l'acquisizione delle prove ritenute essenziali (cartelle cliniche integrali, log telematici, turni del personale, audizioni) e far valere l'eventuale diniego nel verbale d'udienza: ciò rafforza un eventuale reclamo per violazione del contraddittorio.
- Quando si prospetta l'inammissibilità in Cassazione per carenza di rimedio, valutare tempestivamente la strada del reclamo ex art. 410-bis, allegando elementi che dimostrino la lesione delle garanzie difensive formali.
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