Ordinanza n. 526/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1)nota prot. n. 0057021 del 17.10.2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dip. sistema educativo istruzione formazione, Direz. gen. ordin. scol., di rigetto della istanza di riconoscimento n. 40902 acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 31576 del 16/07/2024 del titolo di specializzazione sul sostegno; 2) decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi U.O. n. 4.4 del 3.12.2025 1) di esclusione della candidata SANTORO ANNA dalle GPS 2024/26, I Fascia, per la classe di concorso ADSS, ove la stessa risultava iscritta con riserva; 2) di revoca della nomina della docente SANTORO ANNA presso l’ I.I.S.S. "E. MAJORANA", sulla cdc ADSS, con decorrenza immediata ed effetto retroattivoe conseguentemente validità del servizio prestato ai solo fini economici e nongiuridici; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, con conseguente esclusione dalle GPS 2024/2026 di I fascia per la classe ADSS e revoca della nomina a docente di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, nonché i conseguenti provvedimenti dell'Ufficio scolastico regionale che ne hanno disposto l'esclusione dalle GPS 2024/2026 di I fascia per la classe ADSS e la revoca, con effetto retroattivo, della nomina presso un istituto scolastico. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha contestato inoltre il rilievo dell'assenza di natura abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi, prospettando la necessità di una verifica rigorosa e dell'eventuale imposizione di misure compensative, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Ha rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, in corso fino alla fine dell'anno scolastico 2025-2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. A un primo esame sommario, ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero, inclusi il piano analitico del corso e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022. Il giudice ha ritenuto necessario che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi fosse rigorosa, anche per il rischio di pregiudicare il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e la libera circolazione dei lavoratori, osservando che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento sul sostegno in corso. È stata quindi sospesa l'efficacia del diniego, con i conseguenti effetti sui provvedimenti di esclusione dalla I fascia delle GPS e di revoca della nomina, fino alla cessazione del contratto in corso. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per l'11 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Sussistendo i presupposti cautelari, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche limitando temporalmente gli effetti della misura alla cessazione del contratto di insegnamento in corso.
Adunanza plenaria nn. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022)
Il rilievo dell'assenza di natura abilitante del titolo non può fondare, di per sé, il diniego di riconoscimento quando la questione è stata già risolta dalle pronunce dell'Adunanza plenaria richiamate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo e concreto la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero fondato sulle divergenze tra i programmi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra la formazione acquisita nell'ordinamento di origine e quella richiesta nell'ordinamento nazionale possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; pertanto, la mera divergenza dei percorsi formativi non giustifica automaticamente il diniego.
- In sede cautelare, la pendenza di un contratto di insegnamento sul sostegno può integrare un pregiudizio rilevante ai fini della sospensione del diniego di riconoscimento e dei conseguenti provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e revoca della nomina, con possibilità di limitare temporalmente la tutela alla durata del contratto.
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