Cassazione Penale, Sentenza n. 22421/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di partecipazione a un sodalizio criminoso (art. 416 c.p., commi 1 e 3) e impugnazione del provvedimento che aveva sostituito gli arresti domiciliari con misure interdittive (divieto di esercitare professioni, imprese ed uffici direttivi per un anno) e con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione all'art. 272 cod. proc. pen. per presunta illegittimità/tassatività del cumulo e della sostituzione, anche in considerazione della prossimità della scadenza del termine massimo della misura detentiva; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe dedotto tale pericolo in modo assertivo dalla natura delle contestazioni senza valutare adeguatamente il tempo trascorso; 3) vizio di motivazione e illogicità per la applicazione congiunta di misure cautelari nonostante fosse stato riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la censura sulla non attualità del pericolo di reiterazione nella parte in cui questa mirava a riesaminare il cosiddetto 'tempo silente', perché il procedimento trae origine da una istanza di revoca/sostituzione e il fattore tempo era già stato valutato nella fase genetica. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'applicazione cumulativa dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, unitamente alla misura interdittiva, risultasse sproporzionata e meramente afflittiva, dato che il presunto 'epicentro' dell'attività illecita coincideva con il Comune indicato e la misura quindi non era adeguata all'esigenza cautelare. Di conseguenza è stata annullata senza rinvio la parte dell'ordinanza che disponeva l'obbligo di dimora; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del tribunale in composizione collegiale; richiamata per inquadrare la sede in cui è stato esaminato il riesame del provvedimento
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la sostituzione o la revoca delle misure cautelari in sede di riesame; utilizzata per spiegare i limiti della rinnovazione della valutazione del 'tempo silente' nella fase di revoca/sostituzione
art. 416, commi 1 e 3, cod. pen.
Fattispecie penale contestata: associazione a delinquere comune evocata per descrivere la gravità e la diffusività dell'attività illecita attribuita al ricorrente
art. 272 cod. proc. pen.
Norma che vieta la decisione oltre le richieste delle parti e la pronuncia su questioni non dedotte; evocata dal ricorrente per sostenere violazione di legalità/tassatività nella conferma e nel cumulo delle misure
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua il criterio del tempo trascorso dalla commissione del reato quale elemento da considerare nella fase genetica per valutare l'attualità delle esigenze cautelari; citata per spiegare la rilevanza del 'tempo silente' nella fase di prima applicazione della misura
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come condizione per l'applicazione di misure cautelari personali; richiamata per l'onere di motivazione prognostica del giudice
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sanziona il principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare personale; utilizzata per valutare l'adeguatezza e la necessità del cumulo delle misure e per contestare l'eccessiva afflittività dell'obbligo di dimora
Trattato sull'Unione Europea, art. 5, paragrafi 3 e 4
Riferimenti ai principi dell'UE che informano il principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali; citati a supporto della necessità di un bilanciamento rigoroso
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49 par. 3 e 52
Norme della Carta richiamate per sottolineare l'obbligo di rispetto delle libertà fondamentali e dei limiti alla loro compressione, in relazione all'applicazione delle misure cautelari
Massime di principio
- Il cosiddetto 'tempo silente' (periodo intercorso dalla commissione del fatto) è rilevante e deve essere valutato con cura nella fase genetica di applicazione della misura: più è distante il fatto, più forte deve essere la motivazione prognostica del giudice sulle esigenze cautelari
- Nella fase di revoca o sostituzione (art. 299 c.p.p.), se il giudice ha già valutato il 'tempo silente' nella fase genetica, non è ammessa una nuova, autonoma rivalutazione di quel medesimo elemento salvo che emergano fatti nuovi
- Il cumulo di misure cautelari personali non è vietato di per sé, ma richiede una specifica e rafforzata motivazione di proporzionalità e adeguatezza: il giudice deve dimostrare che ogni misura cumulata è strettamente necessaria rispetto alle esigenze cautelari
- Misure come l'obbligo di dimora possono essere sproporzionate se coincidono con l'area in cui l'indagato avrebbe esercitato l'attività illecita o se non apportano un concreto contenimento del rischio di reiterazione; in tali casi vanno disapplicate
- La valutazione prognostica del pericolo di reiterazione deve considerare modalità della condotta, ruolo dell'indagato, diffusività e capillarità dell'attività, nonché il contesto socio-ambientale e il tempo trascorso dall'esecuzione della misura, senza mai affidarsi a considerazioni meramente assertive
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