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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22421/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione di partecipazione a un sodalizio criminoso (art. 416 c.p., commi 1 e 3) e impugnazione del provvedimento che aveva sostituito gli arresti domiciliari con misure interdittive (divieto di esercitare professioni, imprese ed uffici direttivi per un anno) e con l'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione all'art. 272 cod. proc. pen. per presunta illegittimità/tassatività del cumulo e della sostituzione, anche in considerazione della prossimità della scadenza del termine massimo della misura detentiva; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe dedotto tale pericolo in modo assertivo dalla natura delle contestazioni senza valutare adeguatamente il tempo trascorso; 3) vizio di motivazione e illogicità per la applicazione congiunta di misure cautelari nonostante fosse stato riconosciuto un affievolimento delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la censura sulla non attualità del pericolo di reiterazione nella parte in cui questa mirava a riesaminare il cosiddetto 'tempo silente', perché il procedimento trae origine da una istanza di revoca/sostituzione e il fattore tempo era già stato valutato nella fase genetica. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'applicazione cumulativa dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, unitamente alla misura interdittiva, risultasse sproporzionata e meramente afflittiva, dato che il presunto 'epicentro' dell'attività illecita coincideva con il Comune indicato e la misura quindi non era adeguata all'esigenza cautelare. Di conseguenza è stata annullata senza rinvio la parte dell'ordinanza che disponeva l'obbligo di dimora; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del tribunale in composizione collegiale; richiamata per inquadrare la sede in cui è stato esaminato il riesame del provvedimento

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la sostituzione o la revoca delle misure cautelari in sede di riesame; utilizzata per spiegare i limiti della rinnovazione della valutazione del 'tempo silente' nella fase di revoca/sostituzione

  • art. 416, commi 1 e 3, cod. pen.

    Fattispecie penale contestata: associazione a delinquere comune evocata per descrivere la gravità e la diffusività dell'attività illecita attribuita al ricorrente

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Norma che vieta la decisione oltre le richieste delle parti e la pronuncia su questioni non dedotte; evocata dal ricorrente per sostenere violazione di legalità/tassatività nella conferma e nel cumulo delle misure

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua il criterio del tempo trascorso dalla commissione del reato quale elemento da considerare nella fase genetica per valutare l'attualità delle esigenze cautelari; citata per spiegare la rilevanza del 'tempo silente' nella fase di prima applicazione della misura

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come condizione per l'applicazione di misure cautelari personali; richiamata per l'onere di motivazione prognostica del giudice

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Sanziona il principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare personale; utilizzata per valutare l'adeguatezza e la necessità del cumulo delle misure e per contestare l'eccessiva afflittività dell'obbligo di dimora

  • Trattato sull'Unione Europea, art. 5, paragrafi 3 e 4

    Riferimenti ai principi dell'UE che informano il principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali; citati a supporto della necessità di un bilanciamento rigoroso

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49 par. 3 e 52

    Norme della Carta richiamate per sottolineare l'obbligo di rispetto delle libertà fondamentali e dei limiti alla loro compressione, in relazione all'applicazione delle misure cautelari

Massime di principio

  • Il cosiddetto 'tempo silente' (periodo intercorso dalla commissione del fatto) è rilevante e deve essere valutato con cura nella fase genetica di applicazione della misura: più è distante il fatto, più forte deve essere la motivazione prognostica del giudice sulle esigenze cautelari
  • Nella fase di revoca o sostituzione (art. 299 c.p.p.), se il giudice ha già valutato il 'tempo silente' nella fase genetica, non è ammessa una nuova, autonoma rivalutazione di quel medesimo elemento salvo che emergano fatti nuovi
  • Il cumulo di misure cautelari personali non è vietato di per sé, ma richiede una specifica e rafforzata motivazione di proporzionalità e adeguatezza: il giudice deve dimostrare che ogni misura cumulata è strettamente necessaria rispetto alle esigenze cautelari
  • Misure come l'obbligo di dimora possono essere sproporzionate se coincidono con l'area in cui l'indagato avrebbe esercitato l'attività illecita o se non apportano un concreto contenimento del rischio di reiterazione; in tali casi vanno disapplicate
  • La valutazione prognostica del pericolo di reiterazione deve considerare modalità della condotta, ruolo dell'indagato, diffusività e capillarità dell'attività, nonché il contesto socio-ambientale e il tempo trascorso dall'esecuzione della misura, senza mai affidarsi a considerazioni meramente assertive

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