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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimenti DASPO, del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale vieta ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, tornei internazionali ed amichevoli, nonché partite della nazionale italiana che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di anni uno (1)”.

Giustizia amministrativa202501765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze di applicazione del DASPO per la durata di un anno, relativo all'accesso a luoghi di svolgimento di incontri calcistici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione agli scontri tra tifoserie avvenuti presso l'area di servizio Bisenzio Ovest dell'Autostrada A1 il 21 gennaio 2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, difetto di motivazione e di istruttoria, contestando di avere partecipato alla rissa o di avere impugnato un'asta rigida: ha ammesso di essere sceso dal pullman, ma ha sostenuto di essere rimasto vicino al bus, osservando gli scontri senza prendervi parte. Ha inoltre contestato l'attendibilità dell'identificazione fotografica. Con il secondo motivo ha negato la propria pericolosità, richiamando il tempo trascorso dai fatti e la successiva partecipazione a incontri della propria squadra senza ulteriori problemi. Con il terzo motivo ha dedotto l'eccessiva genericità del divieto, per mancata specificazione dei luoghi ai quali non avrebbe potuto accedere, anche in considerazione delle conseguenze penali della violazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il DASPO, assorbendo gli ulteriori motivi. La questione decisiva era l'identificazione del ricorrente quale persona partecipante alla rissa. Anche dopo l'istruttoria disposta dal Collegio, la documentazione dell'Amministrazione non ha fornito una prova sufficiente, né una rilevante probabilità, che la persona ripresa all'arrivo allo stadio di Empoli nei fotogrammi 1-4 fosse la stessa ritratta nei fotogrammi 5-8 mentre avrebbe partecipato agli scontri. Il Collegio ha rilevato differenze nella corporatura, nell'abbigliamento e nella presenza del cappello; inoltre, nei fotogrammi più rilevanti la persona risultava difficilmente identificabile. Non essendo stata raggiunta la prova sufficiente della partecipazione del ricorrente alla rissa, è risultato illegittimo il presupposto fattuale del DASPO. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    vieta ... al ricorrente di accedere "ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio ... per la durata di anni uno (1)"

    Il provvedimento di DASPO presuppone l'accertamento della partecipazione del destinatario ai fatti rilevanti e, pertanto, l'identificazione del soggetto deve essere sorretta da una prova sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'adozione di un DASPO richiede che la partecipazione del destinatario ai fatti posti a fondamento della misura sia identificata con un grado di prova sufficiente; la mera presenza sul luogo degli scontri o la discesa dal mezzo di trasporto non dimostrano, di per sé, la partecipazione alla rissa.
  • Quando l'identificazione del destinatario del DASPO è effettuata mediante comparazione di immagini o fotogrammi, l'Amministrazione deve fornire elementi coerenti e verificabili che consentano di ritenere che le persone ritratte nelle diverse sequenze siano lo stesso soggetto.
  • Differenze non chiarite nella corporatura, nell'abbigliamento o negli elementi visibili del volto e la scarsa riconoscibilità dei fotogrammi impediscono di ritenere sufficientemente provata l'identità del soggetto e determinano l'illegittimità del DASPO fondato su tale identificazione.
  • Il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria per verificare i criteri di identificazione posti a base di una misura di pubblica sicurezza; se, anche all'esito degli approfondimenti, permane un dubbio significativo sull'identità del destinatario, il provvedimento deve essere annullato per insufficienza del presupposto fattuale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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