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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19606/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato i gravi indizi per plurime cessioni di cocaina ma aveva sostituito la misura detentiva con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: (1) violazione di legge per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del giudice, essendo la motivazione una mera ripetizione delle richieste del PM (art. 292 c.1 lett. c) cod. proc. pen. evocato); (2) omessa e insufficiente valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, considerata ingiustificata alla luce dell'assenza di precedenti, del limitato numero di episodi, del rapporto di dipendenza dal fornitore Luigi La Spina e dell'ampio lasso di tempo intercorso dall'ultima contestata condotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile: la nozione di "autonoma valutazione" non richiede una riscrittura originale degli elementi ma l'esplicitazione dei criteri adottati; inoltre la censura era generica e priva del confronto necessario con gli atti. Il secondo motivo è stato invece accolto limitatamente alla motivazione sull'attualità del pericolo: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'attualità del pericolo senza considerare adeguatamente il lungo intervallo temporale dall'ultima condotta, l'assenza di precedenti, il limitato numero e la circoscrizione temporale degli episodi e la dipendenza dell'indagata dal fornitore. La pronuncia è stata annullata solo su questo punto e la causa rinviata al Tribunale di Messina per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen. (autonoma valutazione delle esigenze cautelari)

    La Corte ricorda che l'obbligo di "autonoma valutazione" impone al giudice di esplicitare i criteri adottati; non richiede una riscrittura originale degli elementi e può essere soddisfatto anche mediante incorporazione, purché emerga la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (prognosi di reiterazione/attualità del pericolo)

    La Corte distingue il requisito della 'concretezza' (elementi concreti che rendono prevedibile il rischio di nuovi reati) da quello dell''attualità', che richiede una valutazione prognostica aggiornata al momento dell'adozione della misura e motivazione specifica soprattutto se è intervenuto un lungo lasso temporale.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche al sistema cautelare)

    La modifica normativa ha formalizzato il principio giurisprudenziale che impone la specifica valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione al momento dell'adozione della misura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione in cassazione)

    Richiama i limiti di specificità e autosufficienza delle censure in cassazione; la Corte segnala l'onere della parte di allegare gli atti rilevanti (es. richiesta del PM) per consentire il confronto e il sindacato.

Massime di principio

  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare richiede l'esplicitazione dei criteri decisionali ma non impone una totale riscrittura degli atti richiamati: è sufficiente che emerga conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica.
  • Quando si censura una presunta riproduzione pedissequa della richiesta del PM in cassazione, la censura deve essere precisa e documentata: la parte deve allegare gli atti richiamati e indicare quali passaggi, se diversamente valutati, avrebbero mutato il risultato.
  • La valutazione della "concretezza" del pericolo di reiterazione è distinta dalla valutazione della sua "attualità"; quest'ultima richiede una motivazione aggiornata al momento della misura e diventa più stringente quanto maggiore è il lasso di tempo trascorso dai fatti.
  • Fattori che attenuano l'attualità del pericolo: condizione di incensuratezza, limitato numero di episodi, episodicità e circoscrizione temporale delle condotte, assenza di prosecuzione dell'attività criminosa dopo l'ultimo fatto accertato, rapporto di dipendenza dal fornitore senza autonomia nello spaccio.
  • Se sussistono elementi che rendono dubbia l'attualità del pericolo, il giudice deve motivare in modo approfondito perché tali elementi non siano idonei a escludere il rischio di reiterazione; in difetto la misura cautelare può essere annullata in cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, difensore e giudice devono porre attenzione a documentare e valutare separatamente concretezza e attualità, allegando e motivando ciascun elemento fattuale rilevante (tempi, precedenti, continuità di condotta, ruolo nell'organizzazione).

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