Ordinanza n. 13372/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso sulla domanda relativa all’attivazione della procedura di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, concernente la procura alle liti rilasciata all’estero. La procura prodotta in giudizio non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, ove applicabile, dell’apostille. Il Collegio ha inoltre richiamato i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né il ricorso sul silenzio né la questione di ammissibilità. Rilevata la possibile inidoneità della procura alle liti rilasciata all’estero, ha attivato il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando le parti a depositare memorie esclusivamente su tale profilo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026. L’ordinanza richiama la regola secondo cui la procura estera deve essere autenticata secondo le forme previste dallo Stato di rilascio e, per poter essere utilizzata in Italia, deve essere legalizzata o munita di apostille, quando previsto. Disposta anche la schermatura delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo l’Adunanza plenaria richiamata, non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale fondamento della necessità della legalizzazione della procura estera da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l’alternativa dell’apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti esteri da parte delle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, legge 1253/1966
Prevede, per gli Stati aderenti, l’utilizzabilità dell’apostille quale alternativa alla legalizzazione consolare dei documenti esteri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una procura alle liti rilasciata all’estero, per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede; non è sufficiente l’autenticazione eseguita dal difensore italiano, il cui potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale, né tale limite è superato mediante collegamenti video a distanza.
- La procura alle liti formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita dell’apostille, affinché possa essere fatta valere in Italia.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al giudizio amministrativo; pertanto, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti e intende fondare su di essa la decisione, deve sollecitare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie sulla specifica questione.
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