Sentenza n. 5347/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 949 dell’11 febbraio 2026 e n. 957 dell’11 febbraio 2026 del T.A.R.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 949 e n. 957 dell’11 febbraio 2026, che avevano liquidato in favore dell’avvocato antistatario rispettivamente € 1.200,00 ed € 800,00, oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notifica delle sentenze passate in giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non aveva pagato le spese di lite liquidate nei due giudizi. Ha chiesto l’attuazione integrale dei titoli e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che le sentenze erano passate in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, quanto dovuto in base ai titoli, oltre accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine ministeriale; il commissario dovrà compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione, inclusa l’eventuale liquidazione della penale maturata. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l’inadempimento e che il commissario deve adottare le iniziative necessarie, anche variazioni di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; nel caso concreto i titoli avevano acquisito tale carattere.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è stato ritenuto rilevante per l’esercizio dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’amministrazione non adempie entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze amministrative passate in giudicato quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risulti provato l’adempimento.
- Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, fissando un ulteriore termine per l’intervento sostitutivo.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato dell’intervento sostitutivo deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l’adempimento, comprese le variazioni di bilancio.
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