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Sentenza

Sentenza n. 12160/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota dell’USR Lazio, prot. n. 60846 del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 2116 dell’11/10/2024, con il quale non è stata autorizzata per l’a.s. 2024/2025 la costituzione della classe quinta collaterale per l’indirizzo “Amministrazione Finanza Marketing”, per cui è stata avanzata richiesta dall’Istituto ricorrente; - della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. 67616 del 20/09/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, l. 241/90; - ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 dicembre 2024, per l’annullamento, previa sospensione: - della nota del dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 85653 del 13/11/2024; - della nota dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 95894 del 17/12/2024; - di ogni altra eventuale nota di conferma del diniego originariamente opposto, ancorché non conosciuta; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202413713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla costituzione, per l'anno scolastico 2024/2025, di una classe quinta collaterale pomeridiana dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, nonché gli atti presupposti e confermativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'USR Lazio all'attivazione di una classe quinta collaterale, unitamente alla nota contenente il preavviso di rigetto, alla nota recante la conferma del diniego e agli ulteriori atti connessi. Dalla motivazione della sentenza emerge che la parte ricorrente contestava, in particolare, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che la motivazione del provvedimento finale non corrispondesse esattamente ai motivi ostativi previamente comunicati e che l'Amministrazione non avesse considerato documentazione integrativa trasmessa via PEC. Venivano inoltre contestate le condizioni individuate dall'USR per l'attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie. L'Amministrazione sosteneva invece che l'istituto non avesse dimostrato l'esistenza, per l'anno scolastico considerato, di un corso pomeridiano già funzionante in regime paritario e che la classe fosse stata attivata di fatto, senza il collegamento a un organico corso riconosciuto. La ricorrente, dopo l'accoglimento cautelare, dichiarava dapprima la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva un rinvio per consentire il conseguimento dei diplomi; successivamente chiedeva in via principale l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha ritenuto processualmente inaccoglibile la richiesta di esaminare prima il merito e dichiarare poi l'improcedibilità in caso di rigetto, poiché la parte può disporre dell'interesse sostanziale azionato, ma non può condizionare la declaratoria processuale a un esito favorevole del giudizio. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l'Amministrazione non aveva ritirato né sostituito i provvedimenti impugnati e la pretesa non risultava integralmente soddisfatta ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Tribunale ha preso atto della volontà della ricorrente di non ottenere più l'esame delle censure e ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, precisando che gli atti impugnati restano efficaci e inoppugnabili. Ha inoltre affermato che le ordinanze cautelari perdono automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza definitiva, ma ha mantenuto fermi gli eventuali titoli di studio conseguiti dagli studenti in buona fede durante il giudizio, in applicazione del principio secondo cui l'alternanza degli esiti processuali non può pregiudicare lo studente che abbia sostenuto gli esami in forza di una pronuncia giudiziaria non definitiva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta non decisiva ai fini della pronuncia, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse; il Collegio ha comunque rilevato che il provvedimento finale dava conto della partecipazione dell'interessato e dell'esame della documentazione prodotta.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell'istanza di autotutela formulata dall'istituto; la sentenza non esamina nel merito i presupposti dell'autotutela.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio; non ricorre quando l'Amministrazione non abbia ritirato o sostituito gli atti impugnati.

  • art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte può rinunciare alla prosecuzione della tutela richiesta perché è venuto meno il proprio interesse, ma non può subordinare la declaratoria di improcedibilità all'eventuale esito favorevole del giudizio né chiedere al giudice di decidere il merito e dichiarare l'improcedibilità soltanto in caso di rigetto.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta; la mera sopravvenuta inutilità della decisione, in assenza di ritiro o sostituzione dell'atto impugnato, integra invece sopravvenuto difetto di interesse e lascia fermi gli effetti dell'atto.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure non più coltivate, in applicazione del principio dispositivo, e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • L'ordinanza cautelare perde automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il giudizio; tuttavia, gli eventuali titoli di studio conseguiti in buona fede dagli studenti durante l'efficacia della misura cautelare non possono essere pregiudicati dall'alternanza degli esiti delle fasi processuali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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