Sentenza n. 97/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di interdittiva antimafia adottato nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l. del 18/01/25, protocollo numero -OMISSIS-, notificato in data 20/01/2025 a firma del Prefetto di Como, nonché di ogni atto presupposto - in particolare la lettera di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di interdittiva del 28/11/2023 - conseguente e connesso, ancorché ignoto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- -OMISSIS- SRL GIÀ -OMISSIS- SRL il 17\3\2025 : del provvedimento di interdittiva antimafia adottato nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l. del 18/01/25, protocollo numero -OMISSIS-, notificato in data 20/01/2025 a firma del Prefetto di Como dott. -OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto - in particolare la lettera di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di interdittiva del 28/11/2023 - conseguente e connesso, ancorché ignoto. - del provvedimento emesso in data 08.03.2025 prot. n. -OMISSIS- del 10.03.25 a firma del Prefetto di Como dott. -OMISSIS- di conferma della interdittiva emessa in data 18.01.25 e notificata in data 20.01.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia del 18 gennaio 2025 e successivo provvedimento prefettizio dell’8 marzo 2025 di conferma dell’interdittiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata a seguito di un’istanza di aggiornamento della precedente interdittiva emessa dalla Prefettura di Novara. Ha dedotto che il provvedimento si fondava principalmente su fatti anteriori alla precedente interdittiva, senza individuare elementi nuovi o attuali idonei a dimostrare la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, la società ha contestato la rilevanza dell’arresto e dei precedenti rapporti del proprio esponente con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, evidenziando l’assoluzione definitiva intervenuta in un procedimento penale, il carattere temporaneo del rapporto di lavoro con uno dei soggetti considerati dalla Prefettura, l’erronea individuazione della sede operativa, la ridotta attività imprenditoriale quale conseguenza della precedente interdittiva e la mancata considerazione della costituzione di un consiglio di amministrazione con l’ingresso di un soggetto proveniente dalle Forze dell’ordine. Con i motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento prefettizio di conferma, contestando la valutazione secondo cui il nuovo consigliere non avrebbe avuto effettivi poteri gestori, l’assenza di un luogo per il ricovero dei mezzi e l’asserita natura meramente formale della sede operativa. L’Amministrazione ha sostenuto che la società costituisse la continuazione dell’impresa già interdetta, che gli elementi raccolti fossero recenti e che spettasse alla ricorrente dimostrare l’effettivo abbandono delle frequentazioni con ambienti criminali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando entrambi i provvedimenti impugnati. Il giudice ha precisato che la scadenza del termine annuale di efficacia dell’interdittiva non determina automaticamente la perdita di efficacia dell’atto, ma legittima l’impresa a chiedere il riesame sulla base di circostanze sopravvenute. A fronte di una richiesta circostanziata, il Prefetto è tenuto a rivalutare espressamente il quadro indiziario, pur conservando ampia discrezionalità nella prognosi sul rischio di infiltrazione. Nel caso concreto, il primo provvedimento aveva valorizzato soprattutto fatti anteriori alla precedente interdittiva e aveva desunto la continuità societaria da elementi relativi alla sede, alla ridotta attività e alla mancata produzione di contratti, senza dimostrare l’attualità del collegamento con la criminalità organizzata. Anche il provvedimento di conferma non aveva colmato tale lacuna: la presenza di un consigliere privo di poteri gestori, l’assenza di un ricovero autonomo dei mezzi e la disponibilità di un ufficio in coworking non costituivano, secondo il TAR, elementi idonei a provare un’attuale connessione criminale. Il giudice ha sottolineato che l’interdittiva richiede una valutazione unitaria, tecnico-discrezionale, articolata nella diagnosi dei fatti e nella prognosi di permeabilità mafiosa, senza automatismi presuntivi; gli elementi devono essere individualizzati, concreti e attuali. L’Amministrazione non può invertire l’onere della prova imponendo all’impresa una generica dimostrazione negativa dell’assenza di condizionamenti mafiosi: dopo l’incidenza delle precedenti misure patrimoniali e interdittive, grava sulla Prefettura l’onere di dimostrare la permanenza degli indici di contiguità. La ridotta vitalità economica dell’impresa, inoltre, può essere spiegata quale effetto della precedente interdittiva e non dimostra di per sé un tentativo di sottrazione ai controlli. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Consente al soggetto destinatario dell’interdittiva di chiedere l’aggiornamento del provvedimento alla luce di circostanze sopravvenute; a fronte di una richiesta circostanziata, il Prefetto deve riesaminare il quadro indiziario e pronunciarsi espressamente, pur conservando discrezionalità nella valutazione del rischio di infiltrazione.
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
L’interdittiva presuppone eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa; si tratta di una fattispecie di pericolo, ma fondata su elementi concreti, individualizzati e attuali.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
La durata annuale dell’efficacia dell’interdittiva non determina automaticamente l’eliminazione del rischio né la perdita automatica di efficacia dell’atto, ma consente all’interessato di sollecitarne il riesame; nell’aggiornamento deve essere verificata l’attualità dei presupposti.
art. 12-quinquies legge n. 356/1992
È richiamato quale reato contestato a un soggetto considerato nell’istruttoria prefettizia; la successiva assoluzione è rilevante nel giudizio sull’attualità e sulla consistenza degli indici di permeabilità mafiosa.
art. 2 legge n. 895/1967
È richiamato quale norma relativa al reato di fabbricazione e detenzione di esplosivi contestato a un dipendente della società; il relativo dato, isolatamente considerato, non dimostra l’attuale condizionamento mafioso dell’impresa.
art. 648 c.p.
È richiamato quale norma relativa al reato di ricettazione contestato a un dipendente della società; il relativo elemento non è stato ritenuto sufficiente, nel quadro concreto, a dimostrare la permanenza del rischio di infiltrazione.
Massime di principio
- La scadenza del termine annuale di efficacia dell’interdittiva antimafia non comporta automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento, ma legittima il soggetto interdetto a presentare un’istanza di aggiornamento fondata su circostanze sopravvenute; il Prefetto deve riesaminare espressamente il quadro indiziario, pur mantenendo la propria discrezionalità prognostica.
- Nel procedimento di aggiornamento dell’interdittiva antimafia, l’Amministrazione deve verificare l’attualità del rischio di infiltrazione attraverso elementi individualizzati, concreti e attuali, senza limitarsi a richiamare fatti anteriori già valutati in occasione della precedente interdittiva.
- L’interdittiva antimafia implica una valutazione bifasica, consistente nella diagnosi dei fatti rilevanti e nella prognosi di permeabilità criminale; tale valutazione non può fondarsi su automatismi presuntivi né su meri indici di scarsa vitalità economica, irregolarità organizzativa o difficoltà nell’individuazione della sede e dell’attività dell’impresa.
- Quando le precedenti misure patrimoniali e interdittive hanno già inciso sull’assetto societario e sulla capacità negoziale dell’impresa, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la permanenza degli indici di contiguità criminale; non è legittimo invertire tale onere imponendo al privato una generica prova negativa dell’assenza di condizionamenti mafiosi.
- La riduzione dell’attività imprenditoriale conseguente a una precedente interdittiva non costituisce, di per sé, prova di un tentativo di sottrazione ai controlli o di un’attuale infiltrazione mafiosa; deve essere valutata nel concreto rapporto causale con gli effetti dell’interdittiva stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →