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Sentenza

Sentenza n. 2823/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024

Giustizia amministrativa202504248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024, lamentando la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte del Ministero. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 24 aprile 2026, ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando altresì la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza e pagato la somma dovuta successivamente alla proposizione del ricorso. Sebbene nella motivazione qualifichi il ricorso come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il dispositivo ha dichiarato espressamente la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato alle spese in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il pagamento successivo alla proposizione del ricorso ha comportato il venir meno dell'interesse processuale della ricorrente. Le spese sono state liquidate in 600 euro, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ovvero rileva la sopravvenuta carenza di interesse secondo la qualificazione processuale adottata.
  • Il pagamento o l'adempimento dell'obbligazione derivante dal giudicato intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, quando il ricorso era stato reso necessario dall'originaria mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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