Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. proposto da una parte che lamentava la lesione del possesso di una servitù di passaggio e la rimozione di una condotta idrica a servizio del proprio fondo. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che le opere realizzate dall’altra parte non impedissero l’esercizio del passaggio. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame e ordinato la rimozione del cancello, il ripristino dei luoghi e la riattivazione della condotta idrica. Con il ricorso per cassazione, il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 113, 329 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale riqualificato la domanda come manutenzione del possesso, pur in assenza di specifico motivo di appello; 2) violazione degli artt. 1064, 1067, 841 c.c. e di norme processuali, per omessa considerazione di circostanze fattuali sulla modesta modifica del tracciato, sulla natura interpoderale della strada, sulle sue dimensioni e sulla concreta accessibilità del fondo; 3) violazione degli artt. 1068 e 2909 c.c., per non avere considerato una precedente sentenza che avrebbe disposto il trasferimento della servitù in altra collocazione; 4) violazione degli artt. 1168 c.c. e 112, 167, 183, 329 c.p.c., perché sarebbe mancata prova del possesso della condotta idrica e del pozzetto; 5) violazione degli artt. 10 e 15 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, per errata liquidazione delle spese, sia per il riconoscimento della fase di trattazione in appello, sia per l’adozione dello scaglione di valore indeterminabile invece di quello fino a € 1.100.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente qualificato la domanda possessoria, che non vi fosse giudicato interno sui singoli fatti, che la sentenza invocata riguardasse un diverso giudizio petitorio e non potesse spiegare effetti nel possessorio, e che le censure sul possesso della condotta idrica mirassero in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alla liquidazione delle spese, affermando che nelle cause possessorie il valore va determinato analogicamente secondo il contenuto del diritto sostanziale controverso, e che nel caso concreto erano disponibili elementi idonei a stimare la causa in uno scaglione determinato; perciò la sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con rideterminazione delle spese di primo e secondo grado in € 630 e € 470 per compensi, oltre accessori di legge, restando ferme le statuizioni sugli esborsi. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 703 c.p.c.
Indicato come base del ricorso possessori; la lite è stata trattata nell’ambito della tutela possessoria.
art. 1168 c.c.
Richiamato come norma sulla reintegrazione nel possesso; la Corte distingue tra spoglio e turbativa e ammette la qualificazione della domanda in termini di manutenzione quando il fatto allegato integra un minus.
art. 1170 c.c.
Richiamato come norma sulla manutenzione del possesso; la domanda di reintegrazione può implicare anche la tutela contro la turbativa.
art. 112 c.p.c.
Non è violato quando il giudice, interpretando la domanda, qualifica la lesione come turbativa anziché spoglio, senza mutare i fatti allegati.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate sul corretto esercizio del potere decisorio.
art. 329 c.p.c.
La mancata specifica impugnazione di singoli fatti non determina automaticamente giudicato interno, se è devoluta la riesamina complessiva della statuizione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla dedotta carenza di specificità dell’appello; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 1064 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla servitù di passaggio.
art. 1067 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di esercizio della servitù.
art. 841 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla chiusura del fondo e alle opere sul tracciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione della prova; la censura viene ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte afferma che l’apprezzamento delle risultanze probatorie spetta al giudice di merito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla contestazione dei fatti e del possesso della condotta idrica.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle preclusioni e alla contestazione delle circostanze fattuali.
art. 1068 c.c.
Richiamato con riferimento al trasferimento della servitù; la precedente decisione petitoria non rileva nel giudizio possessorio.
art. 2909 c.c.
Richiamato per la dedotta formazione del giudicato; la Corte esclude il giudicato interno sul punto e comunque l’efficacia della decisione petitoria non passata in giudicato.
art. 10 c.p.c.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.
art. 15 c.p.c.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.
D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5
La Corte afferma che, nelle cause possessorie, il valore va determinato in base a criteri analogici e solo in mancanza di elementi utili può parlarsi di valore indeterminabile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito e ridetermina direttamente le spese.
Massime di principio
- Nel giudizio possessori o, più in generale, quando il fatto allegato integra una lesione meno intensa di quella originariamente prospettata, il giudice può qualificare la domanda in termini di tutela minore senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non mutino i fatti costitutivi allegati.
- Il giudicato interno si forma solo sul capo autonomo della decisione, ossia sulla sequenza fatto-norma-effetto giuridico che costituisce una statuizione indipendente; non si forma invece su singole circostanze di fatto o su mere premesse logiche della decisione.
- La deduzione di una precedente sentenza relativa a una diversa azione petitoria non è idonea, di per sé, a incidere su un giudizio possessario, stante l’eterogeneità ontologica tra tutela del possesso e tutela del diritto.
- Le censure di cassazione che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui la scelta delle prove e la loro attendibilità sono riservate al giudice di merito, sono inammissibili.
- Nelle cause possessorie, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della controversia va determinato, ove possibile, con criteri analogici ricavati dal contenuto del diritto sostanziale controverso; il valore indeterminabile è configurabile solo quando manchino dati utili alla stima.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e provvedere direttamente alla rideterminazione delle spese processuali.
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