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Parere

Parere n. 453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/0971241 del 6 settembre 2021 con cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto della Prefettura di Milano del 6 settembre 2021, n. K10/0971241, recante l’inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. La domanda era stata ritenuta carente perché il certificato di nascita prodotto non recava l’apostille richiesta dalla normativa. La ricorrente ha dedotto l’errata applicazione della legge, sostenendo di avere integrato la documentazione entro il termine assegnato, mediante trasmissione del certificato apostillato tramite un patronato. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, rilevando che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 era stato regolarmente comunicato e che la ricorrente non aveva prodotto memorie o documenti entro il termine concesso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, assorbendo l’istanza di sospensione. La Sezione ha rilevato che il certificato di nascita originariamente prodotto era privo dell’apostille, certificazione necessaria a garantirne la forma autentica ai fini del riconoscimento internazionale. Tale requisito è espressamente previsto dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362 del 1994. L’amministrazione aveva inoltre correttamente comunicato la carenza documentale mediante preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine congruo per la regolarizzazione. Poiché la ricorrente aveva lasciato decorrere inutilmente tale termine, la documentazione prodotta successivamente non poteva essere presa in considerazione. La Sezione ha precisato che l’interessata potrà ripresentare la domanda di cittadinanza, corredata dalla documentazione richiesta.

Osservazioni

Carenza del certificato di nascita apostillato

La produzione del certificato di nascita privo dell’apostille non soddisfa il requisito di forma autentica previsto dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362 del 1994; l’amministrazione poteva quindi dichiarare inammissibile la domanda di cittadinanza.

Preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990

La Prefettura aveva comunicato alla richiedente la carenza documentale e le aveva assegnato un termine congruo per produrre la documentazione corretta. Il termine è decorso senza che la ricorrente esercitasse tempestivamente la facoltà di presentare memorie o documenti.

Produzione documentale successiva

La documentazione trasmessa dopo la scadenza del termine non poteva essere presa in considerazione nel procedimento già definito, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda corredata dalla documentazione prescritta.

Istanza di sospensione

L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione del rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana

    La domanda di cittadinanza è stata presentata ai sensi di tale disposizione, ma la relativa istruttoria presuppone la produzione della documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 362/1994

    forma autentica del certificato di nascita

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il certificato di nascita prodotto ai fini della domanda deve recare l’apostille, quale requisito di autenticità documentale.

  • art. 10-bis, legge n. 241/1990

    L’amministrazione ha correttamente utilizzato il preavviso per comunicare la carenza documentale e assegnare un termine per la produzione della documentazione corretta.

  • Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961

    L’apostille certifica la veridicità della firma e l’autenticità del sigillo sugli atti pubblici, sostituendo la legalizzazione consolare nei rapporti tra gli Stati aderenti.

  • legge n. 1253/1966

    ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961

    La legge ha reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aia sull’apostille.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    oscuramento dei dati identificativi

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Ai fini della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il certificato di nascita formato all’estero deve essere prodotto nella forma autentica richiesta dalla normativa applicabile, comprensiva dell’apostille quando necessaria per il riconoscimento internazionale del documento.
  • Quando l’amministrazione comunica, mediante preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, una carenza documentale e assegna un termine congruo per la regolarizzazione, la documentazione prodotta dopo la scadenza del termine può non essere presa in considerazione nel procedimento definito.
  • La mancata produzione tempestiva di un documento espressamente richiesto dalla disciplina della cittadinanza legittima la dichiarazione di inammissibilità della domanda, senza precludere la possibilità di presentare una nuova istanza completa.

Inammissibilità della domanda di cittadinanza per certificato di nascita privo di apostille

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno avverso il decreto della Prefettura di Milano che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Premesse e richiesta

La ricorrente aveva presentato domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. La Prefettura aveva rilevato che il certificato di nascita prodotto non recava il timbro apostille rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine.

La ricorrente ha sostenuto di avere successivamente integrato la documentazione entro il termine assegnato, trasmettendo il certificato apostillato tramite un patronato. Il Ministero dell’interno ha invece sostenuto che il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 era stato regolarmente comunicato e che nessuna documentazione era stata tempestivamente prodotta nel termine concesso.

Valutazione sulla partecipazione procedimentale

La Sezione ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio. Il preavviso del 18 febbraio 2021 aveva segnalato la carenza documentale e assegnato alla richiedente un termine per presentare memorie e documenti.

La ricorrente non aveva esercitato tempestivamente tale facoltà. Anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario, la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.

Requisito dell’apostille

Il Consiglio di Stato ha richiamato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata ed eseguita in Italia con legge n. 1253 del 1966. L’apostille certifica la veridicità della firma e l’autenticità del sigillo sugli atti amministrativi, notarili e giudiziari, sostituendo la legalizzazione consolare nei rapporti tra gli Stati aderenti.

Secondo la Sezione, il certificato di nascita prodotto dalla ricorrente, essendo privo dell’apostille, non aveva la forma autentica richiesta dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362 del 1994. L’amministrazione aveva quindi correttamente rilevato la carenza documentale e dichiarato inammissibile la domanda.

Tardività della regolarizzazione

La Sezione ha aggiunto che l’amministrazione aveva dato alla ricorrente la possibilità di correggere la documentazione entro un termine congruo. Poiché il termine era decorso senza una tempestiva produzione, la documentazione eventualmente trasmessa successivamente non poteva essere presa in considerazione nel procedimento già definito.

Resta ferma la possibilità per l’interessata di ripresentare la domanda di cittadinanza, producendo sin dall’inizio tutta la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

Esito del ricorso

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza di sospensione è stata assorbita dal rigetto della domanda principale.

Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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