Sentenza n. 16795/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della determinazione dirigenziale repertorio n. CI/1390/2024 del 21.5.2024, prot. n. CI/112973/2024 del 21.5.2024, notificata in data 28 maggio 2024, con cui l’Amministrazione ha annullato la determinazione dirigenziale numero 3072/2023 e riproposto la rimozione e/o demolizione d’ufficio delle opere ritenute abusive su un fabbricato sito in Via Lucrezia Romana 13 (RM), di proprietà della Faber S.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha annullato una precedente determinazione e disposto nuovamente la rimozione e/o demolizione d’ufficio di opere ritenute abusive, in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del 2015
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 21 maggio 2024, notificata il 28 maggio 2024, relativa a opere abusive su un immobile di proprietà di una distinta società. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31 TUED, poiché l’ordine di demolizione d’ufficio sarebbe stato notificato soltanto alla ricorrente, quale gestore dell’immobile, e non alla proprietaria; 2) violazione dell’art. 34, comma 2, TUED, per non avere l’Amministrazione valutato la fiscalizzazione dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla notificazione, ha rilevato che il provvedimento era rivolto sia alla proprietaria sia alla ricorrente, individuata come responsabile dell’abuso; la mancata notificazione alla proprietaria incide, al più, sull’efficacia dell’atto e non ne determina l’illegittimità. Inoltre, il responsabile dell’abuso è tenuto alla rimozione ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. Lazio n. 15/2008 e non può dolersi dell’omessa notificazione al proprietario, che è il solo legittimato a lamentarla. Quanto alla fiscalizzazione, il relativo accertamento presuppone una motivata verifica dell’ufficio tecnico circa l’impossibilità della demolizione e appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine; non è sufficiente la sola allegazione del privato e grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare rigorosamente l’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. Ricorso respinto; spese a carico della ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Con la conseguenza per la quale l’unico soggetto che può dolersi dell’omessa notifica dell’ordine di demolizione nei propri confronti è il proprietario dello stesso e non anche il responsabile dell’abuso edilizio (TAR Calabria, n. 1444/2019).
Il responsabile dell’abuso non è legittimato a lamentare l’omessa notificazione dell’ordine al proprietario; tale doglianza spetta al proprietario stesso.
art. 16, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008
Quest’ultimo, in qualità di responsabile dell’abuso, da un lato, è infatti certamente tenuto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, L.R. Lazio n. 15/2008, alla rimozione dello stesso e, dall’altro, non subisce alcun effetto pregiudizievole dall’omessa notificazione dell’ordine di demolizione nei confronti del proprietario.
Il responsabile dell’abuso è tenuto alla rimozione e l’omessa notifica dell’ordine al proprietario non gli arreca un pregiudizio che possa far valere.
art. 16, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
L’art. 16, comma 3, prevede che “qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile”, il Comune procede con la fiscalizzazione dell’abuso.
La fiscalizzazione richiede un motivato accertamento tecnico comunale dell’impossibilità di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.
Massime di principio
- Il responsabile dell’abuso edilizio, tenuto alla rimozione, non può far valere l’omessa notificazione dell’ordine di demolizione al proprietario: la relativa doglianza spetta al proprietario destinatario della notificazione omessa.
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è subordinata a un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale sull’impossibilità della demolizione e del ripristino e non deve essere valutata prima dell’emissione dell’ordine di demolizione.
- La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria si valuta nella fase esecutiva, autonoma e successiva all’ordine; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →