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Sentenza

Sentenza n. 16795/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento della determinazione dirigenziale repertorio n. CI/1390/2024 del 21.5.2024, prot. n. CI/112973/2024 del 21.5.2024, notificata in data 28 maggio 2024, con cui l’Amministrazione ha annullato la determinazione dirigenziale numero 3072/2023 e riproposto la rimozione e/o demolizione d’ufficio delle opere ritenute abusive su un fabbricato sito in Via Lucrezia Romana 13 (RM), di proprietà della Faber S.r.l.;

Giustizia amministrativa202408225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha annullato una precedente determinazione e disposto nuovamente la rimozione e/o demolizione d’ufficio di opere ritenute abusive, in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del 2015

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 21 maggio 2024, notificata il 28 maggio 2024, relativa a opere abusive su un immobile di proprietà di una distinta società. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31 TUED, poiché l’ordine di demolizione d’ufficio sarebbe stato notificato soltanto alla ricorrente, quale gestore dell’immobile, e non alla proprietaria; 2) violazione dell’art. 34, comma 2, TUED, per non avere l’Amministrazione valutato la fiscalizzazione dell’abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla notificazione, ha rilevato che il provvedimento era rivolto sia alla proprietaria sia alla ricorrente, individuata come responsabile dell’abuso; la mancata notificazione alla proprietaria incide, al più, sull’efficacia dell’atto e non ne determina l’illegittimità. Inoltre, il responsabile dell’abuso è tenuto alla rimozione ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. Lazio n. 15/2008 e non può dolersi dell’omessa notificazione al proprietario, che è il solo legittimato a lamentarla. Quanto alla fiscalizzazione, il relativo accertamento presuppone una motivata verifica dell’ufficio tecnico circa l’impossibilità della demolizione e appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine; non è sufficiente la sola allegazione del privato e grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare rigorosamente l’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. Ricorso respinto; spese a carico della ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Con la conseguenza per la quale l’unico soggetto che può dolersi dell’omessa notifica dell’ordine di demolizione nei propri confronti è il proprietario dello stesso e non anche il responsabile dell’abuso edilizio (TAR Calabria, n. 1444/2019).

    Il responsabile dell’abuso non è legittimato a lamentare l’omessa notificazione dell’ordine al proprietario; tale doglianza spetta al proprietario stesso.

  • art. 16, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008

    Quest’ultimo, in qualità di responsabile dell’abuso, da un lato, è infatti certamente tenuto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, L.R. Lazio n. 15/2008, alla rimozione dello stesso e, dall’altro, non subisce alcun effetto pregiudizievole dall’omessa notificazione dell’ordine di demolizione nei confronti del proprietario.

    Il responsabile dell’abuso è tenuto alla rimozione e l’omessa notifica dell’ordine al proprietario non gli arreca un pregiudizio che possa far valere.

  • art. 16, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008

    L’art. 16, comma 3, prevede che “qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile”, il Comune procede con la fiscalizzazione dell’abuso.

    La fiscalizzazione richiede un motivato accertamento tecnico comunale dell’impossibilità di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.

Massime di principio

  • Il responsabile dell’abuso edilizio, tenuto alla rimozione, non può far valere l’omessa notificazione dell’ordine di demolizione al proprietario: la relativa doglianza spetta al proprietario destinatario della notificazione omessa.
  • La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è subordinata a un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale sull’impossibilità della demolizione e del ripristino e non deve essere valutata prima dell’emissione dell’ordine di demolizione.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria si valuta nella fase esecutiva, autonoma e successiva all’ordine; il privato deve dimostrare rigorosamente l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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