Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10077/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gerardi è stato accusato e condannato per bancarotta patrimoniale fraudolenta (art. 216 l. fall.) per aver, nella qualità di amministratore unico di A.G. Costruzioni s.r.l. (2003-2012), compiuto operazioni depauperative in palese conflitto di interesse con società da lui amministrate (COGER ITALIA s.r.l. e GECO/GERARDI s.r.l.). Le contestazioni concrete riguardano: a) omessa fatturazione di lavori di ristrutturazione (danno quantificato in euro 577.536 e euro 950.000); b) omissione di fatturazione e mancata riscossione di canoni di locazione per euro 100.000 e euro 75.000; c) fatturazioni per consulenze e spese ingiustificate per euro 102.215. L impianto probatorio si fondava sulle dichiarazioni del coimputato e nuovo amministratore Francesco Andriola, sulla relazione della curatela e del commercialista Terzani, sulle dichiarazioni dell avv. Chiarelli e su atti civili (ammissione al passivo della COGER, decreti ingiuntivi, esiti favorevoli di giudizi promossi dalla fallita). In cassazione il ricorrente ha censurato la valutazione delle dichiarazioni del coimputato, l assenza di riscontri bancari e contabili, l omissione di perizia grafologica per i disconoscimenti di firme, la mancata individuazione del dolo e la sproporzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero offerto una motivazione coerente e integrata, con plurimi riscontri alle dichiarazioni del coimputato (relazione del commercialista, atti civili, relazione della curatela, dichiarazioni dell avv. Chiarelli) tali da non rendere censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito. La Corte ha confermato che la mancata esibizione di scritture e documenti contabili e l esistenza di elementi concreti di depauperamento legittimano la presunzione sulla destinazione dei beni e consentono di inferire la fraudolenza; ha inoltre precisato che la perizia grafologica non era necessaria alla luce della valutazione complessiva. Conseguenza: conferma della condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta e della pena (pena di anni tre e mesi sei di reclusione come risultante dai giudici di merito) e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1 legge fallimentare (bancarotta patrimoniale fraudolenta)

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie comprenda anche la depauperazione del patrimonio tramite mancata fatturazione o mancata riscossione di crediti; la fraudolenza può essere desunta da un quadro di condotte sistematiche e dalla mancanza di giustificazioni documentali

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni del collaboratore o coimputato)

    Le dichiarazioni del coimputato sono valutabili se corroborate da riscontri oggettivi; la Corte ha ritenuto presenti plurimi riscontri a legittimare l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni di Andriola

  • art. 603 cod. proc. pen. (assunzione di informazioni e audizione di testimoni in grado d'appello)

    La Corte d'appello ha effettuato rinnovazione istruttoria richiamando dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 603; la Cassazione ne ha ritenuto regolare la valutazione

  • art. 8, comma 3 legge fallimentare (obbligo di verità del fallito/gestore)

    La mancata giustificazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore giustifica il meccanismo probatorio che porta a presumere la distrazione o l'illegittima destinazione

  • art. 219 legge fallimentare (circostanza aggravante menzionata dalla difesa)

    La Corte ha richiamato la necessità, se pertinente, di specifico accertamento per le aggravanti; ha ritenuto comunque adeguata la valutazione di merito in ordine agli elementi aggravanti richiamati

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    La Corte ha escluso che i fatti possano essere ricondotti alla mera bancarotta semplice o a disordine gestionale, ritenendo invece integrati indici di fraudolenza

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione indicante l applicazione dei criteri di legge è risultata sufficiente per la Cassazione

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen. (limiti della motivazione nei motivi di ricorso)

    La Corte ha richiamato i limiti tassativi per la motivazione del ricorso in Cassazione e ha ritenuto che molte doglianze costituissero una rivalutazione in fatto non ammissibile

Massime di principio

  • In casi di bancarotta patrimoniale fraudolenta, la mancata fatturazione o la mancata riscossione di crediti a favore della fallita possono integrare depauperamento del patrimonio e rilevare come distrazione anche se non esistono pagamenti bancari diretti agli atti, purché vi siano riscontri oggettivi che ricostruiscono il circuito
  • Le dichiarazioni del coimputato non sono automaticamente inidonee: se corroborate da altri elementi (relazioni della curatela, atti civili, decreti ingiuntivi, esiti processuali favorevoli) possono formare elemento decisivo di prova secondo l apprezzamento del giudice di merito
  • L assenza di libri e scritture contabili sposta l onere probatorio sull amministratore, che deve spiegare la destinazione dei beni o dei ricavi; il suo mancato adempimento può legittimare presunzioni sfavorevoli
  • La richiesta di perizia grafologica non è obbligatoria in ogni caso di disconoscimento di firme: il giudice di merito può ritenere sufficienti valutazioni logiche e confronti contestuali e la Corte di legittimità non sindaca il merito della scelta se adeguatamente motivata
  • Per configurare la bancarotta fraudolenta è necessario più del semplice disordine gestionale: occorrono indici di dolo o elementi che permettano di inferire l intenzionalità fraudolenta dalla condotta complessiva
  • In sede di cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del compendio probatorio: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o carenze motivazionali formali non sanabili con una mera rivalutazione dei fatti
  • La discrezionalità nella determinazione della pena appartiene al giudice di merito; per essere cassata la motivazione sulla pena deve essere manifestamente insufficiente, specialmente se la pena è largamente superiore alla media edittale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.