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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46831/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti a suo favore per omesso deposito, insieme all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Nel ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio per l'adozione de plano dell'ordinanza di inammissibilità; (ii) illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo inoltre di aver già eletto domicilio il 10/07/2020 e quindi di non dover adempiere nuovamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la legittimità della pronuncia 'de plano' ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p., ritenendo applicabile la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio). Ha ritenuto manifestamente infondati sia il rilievo sul contraddittorio (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale) sia la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, ritenendo ragionevole e proporzionata la misura, funzionale a garantire la conoscenza della citazione per il grado di impugnazione e la ragionevole durata del processo. Ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile di euro 1.600, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio (pronuncia de plano). La Corte ha ritenuto legittimo adottare l'ordinanza de plano ai sensi di questa norma.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Norma di nuova introduzione cui la Corte attribuisce funzione garantista: assicurare la conoscenza della citazione per il grado di impugnazione e contribuire alla ragionevole durata del processo. L'omesso deposito determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può essere rilevato de plano.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (discipline transitorie)

    art. 89, comma 3 (richiamato nel testo)

    Stabilisce la vigenza e l'applicabilità della nuova disciplina processuale (art. 581, 1-ter) alle sentenze pronunciate dopo la soglia temporale indicata; giustifica l'applicazione della nuova regola al caso di specie.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Prevede il modulo procedimentale in contraddittorio per il procedimento camerale. La Corte ha osservato che tale disciplina non è richiamata dall'art. 591, comma 2, per le declaratorie d'inammissibilità e quindi non impedisce la pronuncia de plano.

  • art. 157-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica degli atti introduttivi al domicilio eletto; la Corte ha richiamato la sua centralità per spiegare la ragionevole esigenza del rinnovo/elezione di domicilio in vista dell'impugnazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per le spese del procedimento di cassazione: la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022

    Richiamata dal ricorrente come parametro critico; la Corte di Cassazione ha distinto il caso costituzionale (che concerneva la necessità del contraddittorio per ottenere una pronuncia più favorevole sul merito rispetto all'estinzione per prescrizione) dal caso di specie, ritenendo il richiamo non pertinente.

  • Giurisprudenza della Corte EDU e pronunce (es. Zubac, Rocchia)

    Richiamate per i criteri di valutazione delle restrizioni all'accesso alla giustizia (prevedibilità, chi sopporta le conseguenze degli errori, formalismo eccessivo). La Corte ha ritenuto che il requisito dell'elezione/dichiarazione di domicilio sia prevedibile, proporzionato e non eccessivamente formalistico.

Massime di principio

  • Il mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. rende l'appello inammissibile e può essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (pronuncia de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2).
  • La norma che impone l'elezione/dichiarazione di domicilio ha natura garantista e proporzionata: serve a garantire la conoscenza effettiva della citazione per il grado di impugnazione e la ragionevole durata del processo; pertanto non è facilmente annullabile con censure di incostituzionalità generiche.
  • Anche se l'imputato ha eletto domicilio in precedenti fasi del processo, è consigliabile depositare nuovamente (o confermare) la dichiarazione/elezione di domicilio al momento dell'impugnazione per evitare il rischio di inammissibilità.
  • La declaratoria de plano di inammissibilità non contrasta automaticamente con il diritto al contraddittorio: il contraddittorio è necessario quando la sua assenza può produrre un diverso esito sostanziale (es. impedire una pronuncia favorevole nel merito), ma non quando si verifica l'inesistenza evidente di un requisito formale sostanziale.
  • Le questioni di incostituzionalità rivolte a regole di ammissione al giudizio richiedono argomentazioni specifiche e motivazioni che dimostrino uno squilibrio sproporzionato tra fini e mezzi; censure generiche sono frequentemente ritenute manifestamente infondate.
  • Quando si propone impugnazione in materia penale, verificare sempre la normativa transitoria applicabile (date di vigenza delle modifiche) per sapere quale disciplina dei requisiti di ammissibilità si applica al caso concreto.

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