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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37225/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La lite nasce da una scrittura privata del 24 giugno 2006 relativa alla possibile cessione di alcuni immobili. La società sostiene di aver inoltrato una proposta contrattuale per acquistare l'intero compendio immobiliare, finalizzata alla demolizione e ricostruzione, mentre la controparte assume che quel documento integrasse un preliminare di vendita con previsione di caparra confirmatoria e penale. Il promittente alienante ha agito per l'accertamento dell'inadempimento della società; la società si è difesa sostenendo che la scrittura fosse solo una proposta, per di più alterata dall'altra parte, che aveva modificato il contenuto originario e aveva incluso anche beni non riconducibili alla sua titolarità. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che non si fosse formato un vincolo contrattuale, perché l'atto finale non coincideva con la proposta originaria e doveva qualificarsi come controproposta. In cassazione la società ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 1326, comma 1, 1337 e 1431 c.c., lamentando che la Corte di merito avesse valorizzato solo l'intento interno del destinatario della proposta, senza considerare la conoscibilità da parte del proponente della divergenza tra volontà interna e manifestazione, con richiamo ai principi di buona fede; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse stravolto il significato letterale del telegramma che conteneva l'"accettazione".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il consolidato principio per cui la modifica della proposta, se incide sull'assetto di interessi in modo non conforme, vale come nuova proposta e richiede l'accettazione dell'originario proponente; ha inoltre osservato che l'accertamento sulla natura definitiva o preparatoria dell'intesa e sulla conformità tra proposta e accettazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la motivazione della sentenza d'appello era pienamente intelligibile e non meramente apparente: la Corte territoriale aveva spiegato in modo congruo che il telegramma, pur usando il termine "accettazione", conteneva modifiche tali da trasformarlo in controproposta. Non essendovi stato contraddittorio da parte dell'intimato, la Cassazione non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    La conformità tra proposta e accettazione è necessaria per la conclusione del contratto; la modifica della proposta che realizzi un assetto di interessi diverso integra nuova proposta e non accettazione.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto, ma non accolto come decisivo nel caso concreto.

  • art. 1431 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla conoscibilità della divergenza tra volontà interna e manifestazione, senza esito favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è del tutto mancante o inidonea a rendere comprensibile il decisum; qui la motivazione era sufficiente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citando la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata, poi seguita dalla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di conclusione del contratto tra assenti, una dichiarazione che introduca modifiche sostanziali alla proposta originaria non vale come accettazione, ma come nuova proposta, con necessità di una successiva accettazione da parte dell'originario proponente.
  • La qualificazione di un documento come contratto definitivo, proposta, accettazione o controproposta è un apprezzamento di merito fondato sull'interpretazione complessiva della volontà delle parti e del loro comportamento, e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • La denunzia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia del tutto priva di una giustificazione intelligibile o presenti argomentazioni talmente incongrue da impedire di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte non condivida la lettura dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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