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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/373

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/373 della Commissione, del 15 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori in funzione di dati variabili. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per specifiche origini paesi terzi, il corrispondente importo in EUR/100 kg.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per i codici NC e le origini paesi terzi ivi elencati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/373 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione derivano dall'attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale, in funzione di dati variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni di specifici prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC e origine del paese terzo. I valori si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata, strumento rilevante per il trattamento doganale e per l'applicazione della disciplina di mercato nel settore ortofrutticolo.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di prodotto e origine. Sono indicati vari codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per singoli paesi terzi e per la voce "ZZ" corrispondente ad "altre origini".

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e paese di origine, compresa la categoria "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari per specifici prodotti ortofrutticoli, tra cui, a titolo esemplificativo, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio IL, MA, SN, TN, TR, EG, BR, US, AR, CL, CN, ZA) e per il codice "ZZ".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleimportazioniortofrutta

Testo integrale

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