Regolamento (UE) 2016/370
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva pinoxaden ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, fissandone condizioni, limiti e obblighi di conferma. Impone agli Stati membri di riesaminare e, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden entro termini predeterminati. Aggiorna inoltre l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e consente la proroga delle autorizzazioni provvisorie fino al 31 dicembre 2017.
Approvazione della sostanza attiva pinoxaden ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche, aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze approvate e disciplina del riesame delle autorizzazioni nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva pinoxaden e ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e il richiedente della sostanza attiva; incide sia sulle autorizzazioni già in vigore sia sulle autorizzazioni provvisorie. L'applicazione decorre dal 1o luglio 2016, salvo l'articolo 4 che si applica dall'entrata in vigore del regolamento. Il regolamento opera nel SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione della sostanza attiva pinoxaden
Il regolamento approva la sostanza attiva pinoxaden nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, in continuità con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione richiama gli esiti della valutazione scientifica svolta a livello UE, incluse le conclusioni dell'EFSA e il rapporto di riesame adottato il 29 gennaio 2016, dai quali risulta che i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden possono, in linea generale, soddisfare i requisiti normativi applicabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento riguarda pinoxaden come sostanza attiva e tutti i prodotti fitosanitari che la contengono. Gli obblighi ricadono principalmente sugli Stati membri, chiamati a riesaminare le autorizzazioni nazionali, e sui titolari delle autorizzazioni, che devono dimostrare l'accesso a un fascicolo conforme ai requisiti richiesti. È inoltre rilevante per il richiedente della sostanza attiva, cui sono imposte specifiche informazioni di conferma.
Presupposti della decisione di approvazione
La Commissione precisa che la sostanza era già stata oggetto di una decisione preliminare di completezza del fascicolo e di una valutazione del rischio relativa alla salute umana, animale e all'ambiente. Sulla base del riesame effettuato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, è stato ritenuto opportuno approvare la sostanza, ma con condizioni e restrizioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contenuto dell'approvazione e condizioni tecniche
L'allegato I stabilisce che pinoxaden è approvata dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2026. Sono indicati i dati identificativi della sostanza, la denominazione IUPAC, la purezza minima richiesta e il limite massimo di toluene. L'allegato richiama inoltre l'esigenza di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, con particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree sensibili per caratteristiche del suolo o del clima.
Obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali
Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri devono verificare e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden. Nel riesame devono accertare sia il rispetto delle condizioni dell'allegato I sia il possesso, da parte del titolare, di un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle norme su accesso ai dati e documentazione tecnica.
Regime speciale per i prodotti con più sostanze attive
Per i prodotti che contengono pinoxaden come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già approvate entro il 30 giugno 2016, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, basato su un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. In esito al riesame, gli Stati membri devono modificare o revocare l'autorizzazione, se necessario, entro il 31 dicembre 2017; per i prodotti multi-sostanza, può valere un termine successivo fissato per le altre sostanze coinvolte.
Disposizioni specifiche e informazioni di conferma
Il regolamento richiede particolare cautela per gli impieghi di pinoxaden in zone vulnerabili alle acque sotterranee e prevede programmi di monitoraggio nelle aree sensibili per verificare la possibile contaminazione da metabolita M2. Il richiedente deve inoltre presentare informazioni di conferma su metodi analitici per i metaboliti nelle acque sotterranee e, qualora pinoxaden sia classificata come H361d ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sulla rilevanza tossicologica di alcuni metaboliti e sulla valutazione del rischio connesso.
Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per effetto dell'articolo 3 e degli allegati, la voce relativa a pinoxaden viene inserita nell'elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Questa modifica rende la sostanza parte dell'elenco UE delle sostanze approvate a decorrere dal 1o luglio 2016.
Autorizzazioni provvisorie ed entrata in vigore
Gli Stati membri possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni provvisorie già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con applicazione generale dal 1o luglio 2016 e applicazione immediata dell'articolo 4 dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Approvazione di pinoxaden
La sostanza attiva pinoxaden è approvata dall'1 luglio 2016 al 30 giugno 2026, alle condizioni e con le specifiche indicate nell'allegato I. L'approvazione è subordinata a una purezza minima di ≥ 970 g/kg e a un tenore massimo di toluene pari a 1 g/kg.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
Gli Stati membri devono verificare entro il 31 dicembre 2016 che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden rispettino le condizioni dell'allegato I, escluse quelle della colonna sulle disposizioni specifiche, e che il titolare disponga di un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto dell'articolo 13, paragrafi 1-4, di tale direttiva e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Riesame dei prodotti con pinoxaden come unica o tra più sostanze attive
Per i prodotti che contengono pinoxaden come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 30 giugno 2016 nell'elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, gli Stati membri effettuano un riesame secondo i principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2017; per i prodotti con più sostanze attive, vale anche l'eventuale termine successivo stabilito dagli atti di approvazione delle altre sostanze.
Condizioni e informazioni di conferma
L'allegato I e l'allegato II impongono attenzione particolare alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e alla potenziale contaminazione da metabolita M2. Il richiedente deve fornire informazioni di conferma entro il 30 giugno 2018 su un metodo convalidato per l'analisi dei metaboliti M11, M52, M54, M55 e M56 nelle acque sotterranee e, se pinoxaden è classificata come H361d ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sulla rilevanza dei metaboliti M3, M11, M52, M54, M55 e M56 e sulla correlata valutazione del rischio per le acque sotterranee entro sei mesi dalla notifica della classificazione.
Modifica dell'elenco UE delle sostanze approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato aggiungendo la voce relativa a pinoxaden nella parte B dell'allegato, con data di approvazione 1 luglio 2016 e scadenza 30 giugno 2026, e con le medesime disposizioni specifiche dell'allegato I.
Proroga delle autorizzazioni provvisorie
Gli Stati membri possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni provvisorie in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden, così da consentire l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1o luglio 2016, salvo l'articolo 4 che si applica dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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