Regolamento (UE) 2016/372
Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa al "L-tug licopene" e alla riduzione del colesterolo LDL. La Commissione, tenendo conto del parere EFSA, conclude che i dati scientifici non dimostrano un nesso causale sufficiente tra il consumo della sostanza e l’effetto rivendicato. Di conseguenza l’indicazione non viene inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Rifiuto dell’autorizzazione di una indicazione sulla salute relativa al "L-tug licopene" e alla riduzione del colesterolo LDL nel sangue.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione sulla salute presentata da Lycotec Ltd. ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa al prodotto/sostanza "L-tug licopene" e alla sua pretesa capacità di ridurre il colesterolo LDL nel sangue. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; non riguarda altre indicazioni sulla salute diverse da quella espressamente elencata nell’allegato.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa al "L-tug licopene"
Il regolamento (UE) 2016/372 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta in linea di principio le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari salvo autorizzazione e inclusione in un elenco unionale di indicazioni consentite. Nel caso di specie, la Commissione adotta una decisione negativa in relazione a un’indicazione presentata da Lycotec Ltd. sull’effetto del "L-tug licopene" sulla riduzione del colesterolo LDL nel sangue.
Contesto normativo e procedura
La disciplina di riferimento è quella del regolamento (CE) n. 1924/2006, che consente agli operatori del settore alimentare di presentare domande di autorizzazione tramite l’autorità nazionale competente dello Stato membro. L’autorità nazionale trasmette le domande valide all’EFSA, che informa gli altri Stati membri e la Commissione e formula un parere scientifico; spetta poi alla Commissione decidere sull’autorizzazione tenendo conto di tale parere.
Domanda esaminata e contenuto dell’indicazione
La domanda, identificata come EFSA-Q-2014-00590, riguardava un’indicazione sulla salute riferita al "L-tug licopene" e alla sua presunta capacità di abbassare o ridurre il colesterolo nel sangue. La formulazione proposta collegava inoltre l’ipercolesterolemia al rischio di sviluppare cardiopatie coronariche, collocando l’indicazione nell’ambito delle indicazioni sulla salute relative alla riduzione dei rischi di malattia di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
Esito del parere EFSA e valutazione della Commissione
Il 26 febbraio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’EFSA, secondo il quale i dati disponibili non consentivano di stabilire un nesso causale tra il consumo di "L-tug licopene" e la riduzione delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. Su tale base, la Commissione conclude che l’indicazione non soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.
Effetti giuridici del regolamento
L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione in questione non entra nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. L’allegato individua puntualmente l’indicazione respinta e il riferimento alla domanda e al parere EFSA. Quanto all’efficacia, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite
L’indicazione sulla salute di cui all’allegato non è inserita nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Motivazione scientifica del diniego
La Commissione prende atto del parere EFSA del 26 febbraio 2015 (domanda EFSA-Q-2014-00590), secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di "L-tug licopene" e la riduzione delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue.
Ambito materiale dell’indicazione respinta
L’allegato identifica l’indicazione come indicazione sulla salute relativa alla riduzione dei rischi di malattia ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, riferita al "L-tug licopene" e formulata come abbassamento/riduzione del colesterolo nel sangue, con richiamo all’ipercolesterolemia quale fattore di rischio per cardiopatie coronariche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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