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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/371

Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge l’autorizzazione di cinque indicazioni sulla salute relative a estratto di fagiolo, beta-alanina, yogurt e latti fermentati, e Teestar™. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA e ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, conclude che per tali claim non è dimostrato un rapporto di causa-effetto sufficiente. Di conseguenza, le indicazioni non possono essere inserite nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente negli Stati membri.

Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici alimenti e sostanze, da non inserire nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari che rientrano nell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, cioè indicazioni basate su prove scientifiche recenti e/o per le quali sia richiesta la protezione di dati riservati. Riguarda operatori del settore alimentare che avevano presentato domanda di autorizzazione per le indicazioni elencate nell’allegato, nonché, per effetto del divieto di inserimento nell’elenco unionale, tutti gli operatori che intendano utilizzare tali claim nel mercato dell’Unione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che consente l’uso soltanto delle indicazioni autorizzate dalla Commissione e inserite nell’elenco unionale. Sulla base dei pareri scientifici dell’EFSA e delle osservazioni presentate dai richiedenti, la Commissione decide di non autorizzare alcune indicazioni per mancanza di evidenza scientifica sufficiente del rapporto di causa-effetto.

Contesto normativo

La disciplina di riferimento è l’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che attribuisce alla Commissione la competenza a decidere sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute dopo la valutazione scientifica dell’EFSA. I considerando richiamano il fatto che le indicazioni sulla salute sono vietate salvo che siano state preventivamente autorizzate e inserite nell’elenco delle indicazioni consentite.

Indicazioni oggetto di rifiuto

Il regolamento respinge cinque claim, tutti ricondotti all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006:

  • estratto acquoso titolato del fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) per la riduzione del peso corporeo;
  • beta-alanina per l’aumento delle prestazioni fisiche durante esercizio ad alta intensità di breve durata;
  • yogurt senza grassi e latti fermentati con fermenti lattici vivi, con determinate caratteristiche nutrizionali, per la riduzione del grasso corporeo e addominale nel contesto di una dieta ipocalorica;
  • i medesimi prodotti per il mantenimento di una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica;
  • Teestar™, estratto di semi di fieno greco titolato in galattomannano, per la riduzione dei livelli di glucosio nel sangue.

Ragioni del rigetto

Per ciascuna domanda, l’EFSA ha concluso che non era stato dimostrato un rapporto di causa-effetto tra il consumo della sostanza/alimento e l’effetto salutistico rivendicato. In particolare:

  • per l’estratto di Phaseolus vulgaris L. e per la beta-alanina, i dati non sono stati ritenuti sufficienti a supportare il claim;
  • per gli yogurt e i latti fermentati, l’Autorità ha segnalato anche l’assenza di informazioni adeguate da studi sull’uomo;
  • per Teestar™, l’assenza di evidenze umane ha impedito di valorizzare gli studi sugli animali come base scientifica del claim.

Effetto giuridico

L’articolo 1 stabilisce che le indicazioni elencate nell’allegato non siano inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In termini pratici, tali claim non possono essere utilizzati come indicazioni autorizzate nel mercato UE.

Procedura seguita e ruolo dei soggetti coinvolti

Le domande erano state presentate dagli operatori interessati a norma dell’articolo 13, paragrafo 5. La Commissione dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, e di essersi conformata al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Rifiuto dell’inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite

L’articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non siano inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il risultato pratico è il divieto di utilizzo di tali claim come indicazioni autorizzate a livello UE.

Base procedurale e valutazione scientifica EFSA

Le domande erano state presentate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione ha acquisito i pareri scientifici dell’EFSA, che in tutti i casi ha ritenuto non dimostrato il rapporto di causa-effetto richiesto. Per gli yogurt e i latti fermentati l’EFSA ha anche rilevato l’assenza di dati di studi sull’uomo sufficienti a sostenere la fondatezza scientifica dell’indicazione; per Teestar™ gli studi sugli animali sono stati giudicati non idonei a supportare il claim in assenza di evidenze umane.

Indicazioni respinte e riferimenti ai pareri EFSA

Sono respinte cinque indicazioni: (i) estratto acquoso titolato del fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) per la riduzione del peso corporeo (Q-2013-00973); (ii) beta-alanina per l’aumento delle prestazioni fisiche durante esercizio ad alta intensità di breve durata (Q-2013-00974); (iii) yogurt senza grassi e latti fermentati con specifiche nutrizionali per la riduzione del grasso corporeo e addominale nel contesto di una dieta ipocalorica (Q-2014-00126); (iv) gli stessi prodotti per il mantenimento di una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica (Q-2014-00127); (v) Teestar™, estratto di semi di fieno greco titolato in galattomannano, per la riduzione dei livelli di glucosio nel sangue (Q-2014-00153).

Consultazione dei richiedenti e parere del comitato

La Commissione afferma di aver tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti presentate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentareindicazioni nutrizionali e sulla salutevalutazione scientifica efsamercato interno

Testo integrale

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