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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/363

Regolamento (UE) 2016/363 del Consiglio, del 14 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

Normativa europea32016R0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell'UE contro soggetti collegati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, modificando il regolamento (CE) n. 881/2002. L'intervento recepisce l'evoluzione della disciplina ONU e della decisione PESC 2016/368, ampliando l'ambito delle misure restrittive e chiarendo alcune definizioni e procedure. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi di congelamento dei fondi e di comunicazione alle autorità competenti. Il regolamento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 per estendere e aggiornare le misure restrittive contro persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ordinamento dell'Unione europea a tutti gli Stati membri e agli operatori economici che detengano, gestiscano o effettuino operazioni su fondi e risorse economiche riconducibili alle persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi elencati negli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 881/2002. Incide in particolare su soggetti che possano fornire beni, servizi, finanziamenti o altre risorse a favore di ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, inclusi terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. Rilevano le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 sulle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, al fine di adeguarlo alle evoluzioni della disciplina ONU e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. In particolare, esso recepisce la decisione PESC 2016/368 e dà seguito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2253 (2015), che conferma il collegamento tra ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda e amplia il perimetro dei soggetti e delle attività oggetto di misure restrittive.

Ambito soggettivo e finalità delle modifiche

La modifica mira a garantire un'applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, poiché le misure ricadono nell'ambito del trattato e richiedono un intervento normativo a livello UE ai sensi dell'articolo 215 TFUE. Il regolamento aggiorna inoltre il testo originario per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 881/2002.

Congelamento dei fondi e delle risorse economiche

L'articolo 2 viene rafforzato: sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti inseriti negli allegati I e I bis. La formulazione include espressamente anche i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, estendendo l'efficacia del congelamento a strutture interposte o schermi fiduciari.

Estensione dei divieti a canali di finanziamento specifici

Viene introdotto un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 2, che amplia il divieto oltre il tradizionale congelamento dei beni. La norma ricomprende:

  • i capitali e le risorse economiche utilizzate per hosting Internet e servizi connessi a supporto di ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e dei soggetti elencati nell'allegato I;
  • il pagamento di riscatti a tali soggetti, indipendentemente dalle modalità o dalla provenienza del pagamento;
  • i capitali e le risorse economiche connesse al viaggio di tali persone, incluse spese di trasporto e alloggio;
  • le risorse economiche collegate al commercio diretto o indiretto di petrolio e prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari, materiali connessi, sostanze chimiche, lubrificanti e altre risorse naturali. Questa disposizione è particolarmente rilevante per gli operatori che potrebbero trovarsi coinvolti, anche indirettamente, in circuiti di finanziamento o approvvigionamento riferibili alle organizzazioni sanzionate.

Obblighi di comunicazione e cooperazione con le autorità

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), viene sostituito per imporre la trasmissione immediata di qualsiasi informazione utile a facilitare il rispetto del regolamento. Devono essere comunicati, tra l'altro, i dati relativi a fondi e risorse economiche detenuti o controllati per conto o sotto la direzione dei soggetti designati, nonché ai conti e agli importi congelati ai sensi dell'articolo 2. Le informazioni vanno trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione, direttamente o tramite le autorità nazionali. Per i soggetti designati dal Comitato per le sanzioni ONU e inseriti nell'allegato I, è prevista una specifica retrospettiva informativa sui sei mesi precedenti l'entrata in vigore del regolamento.

Autorità competenti e procedura di esecuzione

Il regolamento aggiorna anche la disciplina procedurale: le autorità competenti degli Stati membri sono ora definite nell'allegato II, mentre l'articolo 7 ter è riscritto per chiarire che la Commissione opera assistita da un comitato. Nei casi richiamati, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011, cioè le regole generali sul controllo da parte degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento del titolo e dell'ambito soggettivo

Il titolo del regolamento (CE) n. 881/2002 viene sostituito per includere espressamente le organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. Viene anche aggiornato il riferimento al Comitato per le sanzioni ONU, collegandolo alla risoluzione 1267 (1999) relativa a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Congelamento dei fondi e delle risorse economiche

L'articolo 2, paragrafo 1, viene sostituito per prevedere il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi inseriti negli allegati I e I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

Estensione del divieto a specifiche forme di finanziamento

Viene inserito l'articolo 2, paragrafo 2 bis, che estende il divieto anche ai capitali e alle risorse economiche impiegati per hosting Internet e servizi connessi a sostegno di ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e dei soggetti elencati nell'allegato I; al pagamento di riscatti; ai fondi e alle risorse economiche collegati al viaggio di tali persone, incluse spese di trasporto e alloggio; nonché a quelli connessi al commercio diretto o indiretto di petrolio, prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari, materiali connessi, sostanze chimiche, lubrificanti e altre risorse naturali.

Adeguamenti lessicali e coordinamento normativo

Numerosi rinvii sono aggiornati per sostituire le espressioni riferite alla sola rete Al-Qaeda con quelle riferite anche a ISIL (Da'esh), e per adeguare i riferimenti istituzionali da "Comunità" o "Comunità europee" a "Unione" o "Unione europea". Viene inoltre aggiornato il riferimento al trattato nell'articolo 5 e corretto il testo inglese dell'articolo 2, paragrafo 4.

Obblighi di informazione verso autorità competenti e Commissione

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è sostituito per imporre la comunicazione immediata di qualsiasi informazione utile al rispetto del regolamento, compresi i dati su fondi e risorse economiche detenuti o controllati per conto o sotto la direzione dei soggetti elencati, nonché sui conti e importi congelati ai sensi dell'articolo 2. Le informazioni vanno trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, direttamente o tramite tali autorità. Per i soggetti designati dal Comitato per le sanzioni ONU e elencati nell'allegato I, le informazioni disponibili sui fondi o risorse economiche posseduti o controllati nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del regolamento devono essere fornite.

Aggiornamento della procedura di esecuzione

L'articolo 7 ter è sostituito per prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato e che, nei casi di riferimento al paragrafo 2, si applichino gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011, relativo al controllo degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionaliantiterrorismopolitica estera e di sicurezza comunecircolazione dei capitaliobblighi di congelamento dei beni

Testo integrale

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