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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/369

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Normativa europea32016R0369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea, per la prima volta, una base giuridica per finanziare sostegno di emergenza dell'Unione all'interno dell'UE in situazioni eccezionali di catastrofe con gravi effetti umanitari. L'intervento è concepito come misura di solidarietà complementare all'azione degli Stati membri e deve rispettare i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. La gestione avviene secondo le regole finanziarie dell'Unione, con possibilità di gestione diretta o indiretta, fino al 100% dei costi ammissibili. Sono previsti controlli, tutela degli interessi finanziari dell'Unione e una valutazione del funzionamento del regolamento.

Regolamento che istituisce il quadro per concedere sostegno di emergenza dell'Unione all'interno del territorio dell'UE in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo di dimensioni eccezionali.

Ambito di applicazione

Si applica alle situazioni di catastrofe naturale o causata dall'uomo, in atto o potenziale, quando l'evento ha dimensione e impatto eccezionali tali da produrre gravi conseguenze umanitarie di vasta portata in uno o più Stati membri e quando nessun altro strumento disponibile per gli Stati membri o per l'Unione sia sufficiente. Il sostegno è destinato a integrare e supportare l'azione dello Stato membro interessato, con stretta cooperazione e consultazione con quest'ultimo. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; l'attivazione iniziale prevista dall'articolo 9 riguarda l'afflusso di rifugiati e migranti nell'Unione per un periodo di tre anni.

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Il regolamento istituisce un quadro giuridico specifico per consentire all'Unione di finanziare interventi di emergenza all'interno del proprio territorio in presenza di catastrofi naturali o provocate dall'uomo di portata eccezionale. Il legislatore evidenzia, nei considerando, la necessità di una risposta solidale ai bisogni primari delle persone colpite e il fatto che gli strumenti già esistenti dell'Unione non erano sufficienti per far fronte, in modo prevedibile e autonomo, a esigenze umanitarie interne di grande ampiezza.

Ambito di applicazione e presupposti

Il sostegno può essere concesso solo in caso di catastrofi in atto o potenziali che abbiano dimensione e impatto eccezionali, tali da generare gravi conseguenze umanitarie in uno o più Stati membri, e solo quando nessun altro strumento a disposizione degli Stati membri o dell'Unione risulti sufficiente. L'intervento dell'Unione ha natura sussidiaria e complementare rispetto all'azione dello Stato membro interessato, con il quale la Commissione deve mantenere stretta cooperazione e consultazione.

Attivazione della misura

L'attivazione del sostegno di emergenza è rimessa al Consiglio, che delibera sulla base di una proposta della Commissione. La proposta può indicare la durata dell'attivazione; il Consiglio deve esaminarla immediatamente e decidere in funzione dell'urgenza della situazione. L'articolo 9, paragrafo 2, prevede inoltre un'attivazione iniziale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, per l'attuale afflusso di rifugiati e migranti nell'Unione, per un periodo di tre anni.

Azioni finanziabili e principi di attuazione

Le azioni ammissibili sono quelle di risposta di emergenza basate sui bisogni, finalizzate a tutelare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e preservare la dignità umana. Il regolamento richiama espressamente l'ammissibilità delle azioni di aiuto umanitario ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96, includendo assistenza, soccorso e, se necessario, protezione, oltre alle spese direttamente connesse all'attuazione dell'intervento. Tutte le azioni devono rispettare i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

Modalità di finanziamento e soggetti attuatori

La Commissione attua il sostegno in conformità al regolamento finanziario dell'Unione (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012), mediante gestione diretta o indiretta. Il finanziamento può provenire dal bilancio generale dell'Unione oppure da contributi di altri donatori pubblici o privati qualificati come entrate con destinazione specifica esterna. In gestione diretta, la Commissione può concedere i fondi senza invito a presentare proposte e può fare ricorso ad accordi quadro di partenariato, esistenti o da concludere, anche con organizzazioni non governative, servizi specializzati degli Stati membri e organismi internazionali. Per le ONG, un accordo quadro di partenariato in vigore è sufficiente a dimostrare la capacità finanziaria e operativa.

Costi ammissibili e intensità del finanziamento

Sono finanziabili tutti i costi diretti necessari per realizzare le azioni ammissibili, compresi acquisto, preparazione, raccolta, trasporto, stoccaggio e distribuzione di beni e servizi. Possono essere coperti anche i costi indiretti delle organizzazioni partner e le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del sostegno. L'intensità del contributo può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili. È inoltre prevista l'ammissibilità di spese sostenute dall'organizzazione partner prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Coordinamento con altri strumenti dell'Unione

Il regolamento impone di perseguire sinergie e complementarità con altri strumenti europei che possono offrire forme di assistenza o sostegno di emergenza. Sono espressamente richiamati il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il meccanismo di protezione civile, il regime di aiuto umanitario e vari strumenti dei fondi per indigenti, sicurezza interna, asilo, migrazione e integrazione. La finalità è evitare sovrapposizioni e massimizzare l'efficacia complessiva della risposta dell'Unione.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

La Commissione deve adottare misure adeguate per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione lungo tutto il ciclo di spesa, mediante prevenzione della frode e della corruzione, controlli efficaci, recupero delle somme indebitamente versate e, se necessario, sanzioni amministrative e finanziarie. La Commissione, i suoi rappresentanti e la Corte dei conti possono effettuare verifiche documentali e ispezioni in loco presso beneficiari, contraenti e subcontraenti. L'OLAF può svolgere indagini e controlli sul posto secondo la disciplina generale europea antifrode; i contratti e le convenzioni di sovvenzione devono contenere clausole che autorizzino espressamente tali verifiche.

Controllo e revisione del regolamento

Le azioni finanziate sono soggette a controllo periodico. Entro 12 mesi dall'attivazione del sostegno per una specifica situazione, la Commissione deve riferire al Consiglio e, se opportuno, proporre la cessazione dell'intervento. Inoltre, entro il 17 marzo 2019, la Commissione deve presentare una valutazione sul funzionamento del regolamento, con eventuali suggerimenti sul suo futuro e, se necessario, proposte di modifica o abrogazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua adozione risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di una reazione tempestiva e solidale dell'Unione di fronte a crisi umanitarie interne di particolare gravità.

Disposizioni principali

Oggetto e condizioni per il ricorso al sostegno

L'articolo 1 istituisce il quadro per il sostegno di emergenza dell'Unione in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, in atto o potenziali. Il sostegno è ammesso solo se la catastrofe ha dimensione e impatto eccezionali e produce conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata in uno o più Stati membri, in circostanze eccezionali nelle quali nessun altro strumento disponibile risulti sufficiente. Il sostegno integra l'azione dello Stato membro interessato e richiede stretta cooperazione e consultazione con esso.

Attivazione da parte del Consiglio

L'articolo 2 prevede che l'attivazione del sostegno di emergenza sia decisa dal Consiglio su proposta della Commissione, che può specificare la durata dell'attivazione. Il Consiglio esamina immediatamente la proposta e decide in funzione dell'urgenza della situazione.

Azioni ammissibili e principi umanitari

L'articolo 3 stabilisce che il sostegno deve fornire una risposta di emergenza basata sui bisogni per tutelare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana. Le azioni possono includere aiuto umanitario ammissibile ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96, comprese assistenza, soccorso e protezione, nonché altre spese direttamente connesse all'attuazione del sostegno. Le azioni devono rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

Attuazione finanziaria e soggetti esecutori

L'articolo 4 dispone che la Commissione attua il sostegno secondo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, mediante gestione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e c). Il finanziamento proviene dal bilancio generale dell'Unione o da contributi di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterna. In gestione diretta, la Commissione può concedere il finanziamento senza invito a presentare proposte e può utilizzare accordi quadro di partenariato esistenti o concluderne di nuovi, anche con organizzazioni non governative; per queste ultime, il possesso di un accordo quadro di partenariato in vigore fa presumere soddisfatti i criteri di capacità finanziaria e operativa.

Costi ammissibili e copertura finanziaria

L'articolo 5 consente di finanziare tutti i costi diretti necessari per le azioni ammissibili, inclusi acquisto, preparazione, raccolta, trasporto, stoccaggio e distribuzione di beni e servizi. Possono essere coperti anche i costi indiretti delle organizzazioni partner e le spese per preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione. Il finanziamento dell'Unione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Sono ammissibili anche spese sostenute dall'organizzazione partner prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Complementarità con altri strumenti dell'Unione

L'articolo 6 impone di perseguire sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il regolamento (CE) n. 2012/2002, la decisione n. 1313/2013/UE, il regolamento (CE) n. 1257/96 e vari strumenti dei fondi asilo, migrazione e sicurezza interna di cui ai regolamenti (UE) n. 223/2014, n. 513/2014, n. 514/2014, n. 515/2014 e n. 516/2014.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

L'articolo 7 impone misure preventive contro frode, corruzione e altre attività illecite, nonché controlli efficaci e recupero delle somme indebitamente versate, con eventuali sanzioni amministrative e finanziarie proporzionate e dissuasive. Commissione e Corte dei conti possono verificare documenti e svolgere ispezioni in loco presso beneficiari, contraenti e subcontraenti. L'OLAF può effettuare indagini, controlli e ispezioni sul posto secondo il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. I contratti e le convenzioni devono autorizzare espressamente tali verifiche e indagini.

Controllo, relazione e valutazione

L'articolo 8 prevede il controllo periodico delle azioni finanziate. Entro 12 mesi dall'attivazione del sostegno per una specifica situazione, la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione e, se del caso, proposte per porvi fine. Entro il 17 marzo 2019 la Commissione deve presentare una valutazione del funzionamento del regolamento, con suggerimenti sul futuro dello strumento e, se necessario, proposte di modifica o abrogazione.

Entrata in vigore e attivazione iniziale

L'articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Consiglio attiva il sostegno di emergenza, dalla data di entrata in vigore, per l'attuale afflusso di rifugiati e migranti nell'Unione per un periodo di tre anni. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprotezione civileaiuti umanitarigestione delle catastrofibilancio dell'unionesolidarietà europea

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