Cassazione Penale, Sentenza n. 29689/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), per presunta intempestività dell'appello. Il punto controverso era la determinazione del termine per proporre impugnazione: la Corte territoriale aveva ritenuto depositato l'atto in cancelleria il 7/11/2013 (oltre il termine di 45 giorni ex art. 585 c.p.p.), mentre il ricorrente aveva spedito l'appello a mezzo raccomandata A/R il 30/10/2013. Occorreva altresì tenere conto della sospensione feriale dei termini (legge n. 742/1969) e del momento da cui decorre il termine per proporre impugnazione dopo il deposito della motivazione (sentenza depositata il 31/07/2013 ai sensi dell'art. 544, comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo tempestivo l'appello: l'impugnazione era stata spedita per raccomandata A/R il 30/10/2013 e, alla stregua dell'art. 583 c.p.p. (comma 3), va considerata proposta nella data di spedizione. Tenendo conto della sospensione feriale (1/8-15/9) il termine di 45 giorni decorreva dal 16/9 e scadeva il 30/10/2013. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Delitto contestato al ricorrente: resistenza a pubblico ufficiale.
art. 544, comma 3 c.p.p.
Prevede il deposito della motivazione della sentenza; nel caso di riserva il deposito può avvenire entro un termine più lungo (fino a 90 giorni), e da tale deposito decorrono i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 585 c.p.p.
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Fissa il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la sentenza quando è stata riservata la motivazione; tale termine è computato a partire dalla data in cui è spirato il periodo di riserva (ossia dalla data di deposito della motivazione).
art. 583 c.p.p.
Consente la proposizione dell'impugnazione mediante trasmissione a mezzo raccomandata alla cancelleria e, al comma 3, stabilisce che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata; decisione chiave per ritenere tempestiva l'impugnazione spedita il 30/10/2013.
art. 172 c.p.p.
Norma richiamata congiuntamente alla legge n. 742/1969 per il computo e la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini processuali)
Stabilisce la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre (alla data dei fatti), con la conseguenza che i termini decorrono dal 16 settembre; applicata per calcolare la scadenza del termine di 45 giorni che, in questo caso, è ricaduta il 30/10/2013.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è inviata per raccomandata A/R, ai fini della tempestività si considera la data di spedizione (art. 583 c.p.p., comma 3), non la data di ricezione in cancelleria.
- Se la motivazione della sentenza è depositata con riserva (art. 544 c.p.p.), il termine breve per impugnare previsto dall'art. 585 c.p.p. decorre dalla data di deposito della motivazione; occorre dunque calcolare correttamente la decorrenza del termine.
- La sospensione feriale dei termini (legge n. 742/1969) sospende i termini processuali nel periodo indicato e va considerata nel computo dei giorni utili per proporre impugnazioni; dopo la sospensione il conteggio riprende normalmente.
- Per evitare contestazioni sulla tempestività, è consigliabile inviare l'impugnazione con servizi che attestino inequivocabilmente la data di spedizione (es. raccomandata A/R, ricevuta di invio) e conservare la documentazione di spedizione.
- In caso di divergenze tra data di ricezione in cancelleria e data di spedizione, il giudice d'appello o la corte di legittimità devono valutare la data effettiva di spedizione ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
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