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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento per fatture oggettivamente inesistenti - E' onere dell'Amministrazione finanziaria di fornire elementi probatori anche in forma indiziaria e presuntiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla ripartizione dell'onere della prova: essa deve inizialmente fornire elementi concreti, anche presuntivi, sulla fittizietà delle operazioni; successivamente, il contribuente deve provare la reale effettuazione delle prestazioni o cessioni con elementi sostanziali e verificabili. La mera documentazione formale non è sufficiente a superare la contestazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, cioè operazioni mai effettivamente eseguite. L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori, anche indiziari e presuntivi, idonei a dimostrare che le operazioni fatturate non sono state realizzate. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Non sono sufficienti, da sole, l'esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o la prova dei pagamenti, anche perché tali elementi possono essere facilmente predisposti per simulare un'operazione reale.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 5406 del 18 marzo 2016

    L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche in forma indiziaria e presuntiva; una volta forniti tali elementi, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

    La sentenza stabilisce una ripartizione progressiva dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni, la plausibile inesistenza delle operazioni; poi il contribuente deve fornire una prova concreta della loro effettiva realizzazione.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve indicare elementi indiziari specifici e coerenti.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito tali elementi, il contribuente deve dimostrare la sostanza economica dell'operazione, ad esempio mediante contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, evidenze della consegna o della prestazione e riscontri sull'effettiva controparte.
  • La fattura, la contabilità formalmente regolare e il pagamento non costituiscono, isolatamente, prova sufficiente dell'effettività dell'operazione.
  • I pagamenti in contanti o con strumenti facilmente manipolabili hanno un valore probatorio limitato e devono essere accompagnati da ulteriori elementi oggettivi.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla concreta esecuzione dell'operazione e sulla sua coerenza economica, commerciale e documentale, non soltanto sulla correttezza formale degli adempimenti.

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