Cassazione Penale, Sentenza n. 46073/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Noschese impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per falsificazione e reati connessi (artt. 476-482, 469 c.p.) relativi a quattro false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Con i primi due motivi deduce mancata prova della riconducibilità delle falsificazioni a lui e sostiene che, al massimo, avrebbe fatto uso degli atti (art. 489 c.p.) senza aver partecipato alla loro formazione. Con il terzo motivo contesta il calcolo della prescrizione (art. 159 c.p.), sostenendo che la corte ha erroneamente ritenuto sospeso il termine per un periodo eccedente i 60 giorni in tutte le ipotesi di rinvio dovute all'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché il ricorrente non ha confrontato nel ricorso le specifiche argomentazioni della corte territoriale: quest'ultima aveva accertato la falsità degli atti (disconosciuti dagli apparenti autori e dagli enti locali) e logicamente ricondotto la loro formazione al Noschese dato che egli curò la spedizione dei documenti e aveva l'unico interesse a revocare le sanzioni amministrative. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la limitazione di 60 giorni dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p. non si applica quando il differimento è determinato dall'adesione del difensore a una protesta delle Camere penali; in tale ipotesi la sospensione della prescrizione può durare oltre 60 giorni se ciò è ritenuto adeguato alle esigenze organizzative dell'Ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 476-482 cod. pen. (falsità in scrittura privata e connessi)
Le norme relative alla falsità sono state applicate dalla corte territoriale ritenendo che gli atti falsi siano stati formati e diffusi per revocare sanzioni a carico dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento logico che ha ricondotto la formazione degli atti al Noschese.
art. 469 cod. pen. (falsificazione di atti pubblici o aventi efficacia probatoria)
Richiamata come parte del quadro contestuale delle falsificazioni degli atti presentati alle amministrazioni; la Corte d'appello ha accertato la falsità e la Cassazione non ha ritenuto viziata la valutazione di merito.
art. 489 cod. pen. (uso di atto falso)
Invocato dal ricorrente come reato più adeguato se egli avesse soltanto utilizzato atti falsi senza concorso nella loro formazione; la Corte ha invece ritenuto, in base agli elementi probatori, che fosse dimostrata la partecipazione alla formazione e alla spedizione dei documenti falsi, giustificando l'imputazione per falsificazione.
art. 159 cod. pen. (prescrizione: sospensione per cause di rinvio e astensione dei difensori)
La Corte ha interpretato (confermata dalla Cassazione) che il limite di 60 giorni previsto dal comma 1, n. 3, non si applica quando il rinvio è dovuto all'adesione del difensore a una protesta delle Camere penali; in tali casi la sospensione della prescrizione può protrarsi oltre 60 giorni se ritenuto adeguato per esigenze organizzative dell'Ufficio (richiamato precedente Sez. 3, n. 11671/2015).
giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015 (Rv. 263052)
Precedente che ammette la possibilità di sospensione della prescrizione per periodo superiore a 60 giorni quando il rinvio è determinato dall'adesione dei difensori a una protesta, per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Massime di principio
- Per affermare la responsabilità per falsificazione non è sufficiente la mera presenza degli atti falsi: il tribunale deve ricondurre logicamente la formazione o la diffusione degli stessi all'imputato, anche attraverso elementi indiziari quali l'invio dei documenti e l'interesse esclusivo alla loro produzione.
- In Cassazione i motivi che non si confrontano con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili: il ricorso deve indicare quali ragionamenti della corte territoriale si ritengono errati e quale diversa valutazione sarebbe risultati decisiva.
- La distinzione tra reato di falsificazione e uso di atto falso si basa sulla prova della partecipazione alla formazione dell'atto; se manca prova di tale partecipazione il reato perseguibile è l'art. 489, altrimenti si può configurare la falsificazione (artt. 476-482 e correlati).
- Sulla prescrizione, il limite previsto dall'art. 159 c.p. (60 giorni) non è automaticamente applicabile in caso di rinvii determinati dall'adesione dei difensori a una protesta: la sospensione può superare i 60 giorni se ciò è giustificato da esigenze organizzative dell'Ufficio. Va però valutata caso per caso e contestata con argomentazioni specifiche.
- In sede di impugnazione è inefficace riproporre genericamente le stesse doglianze già ventilate in grado: è necessario dimostrare concretamente la lacuna motivazionale o l'erronea valutazione probatoria e indicare l'incidenza di tali errori sull'esito del processo.
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