Sentenza n. 861/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del permesso di costruire n. 1 del 7.1.2026, avente ad oggetto la sistemazione di un’area verde ad impianto sportivo con parcheggi a raso ed un’autorimessa interrata; - delle autorizzazioni paesaggistiche n. 281 del 19.9.2019, n. 354 del 1°.9.2021, n. 248 del 3.6.2024 e n. 55 dell’11.2.2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusi il parere istruttorio della Direzione Urbanistica dell’8.10.2025, il parere dell’U.O.C. Aria Acqua prot. n. 98639 del 3.3.2025, il parere dell’U.O.C. Acustica prot. n. 101306 del 4.3.2025, il parere dell’Ufficio Geologico prot. n. 179387 del 14.4.2025 ed il parere dell’Ufficio Gestione Energetica Territoriale prot. n. 204492 del 30.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un impianto sportivo privato con campi da padel e da tennis, parcheggi a raso e autorimessa interrata, nonché autorizzazioni paesaggistiche e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche rilasciati per un impianto sportivo privato nell’area compresa tra via Romana della Castagna e viale Quartara. Hanno dedotto, in sintesi: l’incompatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica dell’ambito AC-AR del PUC, che non consentirebbe nuovi manufatti diversi da pensiline, chioschi e verande per pubblici esercizi; l’erronea rappresentazione delle modifiche delle quote del terreno e la violazione delle prescrizioni relative alla conservazione degli spazi verdi; il mancato rispetto delle distanze legali; l’incompatibilità paesaggistica dell’intervento e l’insufficienza della motivazione delle autorizzazioni, anche in relazione alle varianti progettuali; il superamento dei limiti acustici; l’omessa verifica dell’impatto trasportistico e il frazionamento artificioso dell’intervento; la violazione delle prescrizioni relative al verde pensile sulla copertura dell’autorimessa; la mancanza del progetto illuminotecnico; nonché il difetto generale di istruttoria e motivazione. La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione delle autorizzazioni paesaggistiche per mancata intimazione della Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle autorizzazioni paesaggistiche, rilevando che il ricorso era stato ritualmente notificato all’Amministrazione culturale, costituitasi in giudizio. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure edilizie. L’area ricade nell’ambito AC-AR, nel quale la disciplina del PUC consente determinati interventi di conservazione del patrimonio edilizio e, per la sistemazione degli spazi liberi, solo specifiche categorie di manufatti, tra cui pensiline, chioschi e verande per pubblici esercizi. I campi da padel e da tennis non rientrano tra tali opere. Il giudice ha distinto tra funzione urbanistica e tipologia dell’intervento edilizio: la compatibilità della destinazione sportiva non implica quella della specifica opera progettata, essendo necessario che il piano consenta entrambe. La possibilità astratta di realizzare parcheggi pertinenziali è stata ritenuta irrilevante, perché tali opere sono accessorie rispetto alla costruzione principale, non consentita. Il TAR ha inoltre affermato che l’assenza di superficie agibile non esclude la qualificazione dell’opera come nuova costruzione, poiché la realizzazione dei campi comporta una trasformazione permanente e significativa del territorio, con pavimentazioni in cemento e strutture perimetrali. L’annullamento del permesso di costruire non ha assorbito le censure paesaggistiche, poiché il titolo paesaggistico conserva autonomia strutturale e funzionale. Tali censure sono state tuttavia respinte: le autorizzazioni e le varianti risultano sorrette da una motivazione sintetica ma sufficiente e le valutazioni delle autorità paesaggistiche non sono affette da illogicità manifesta, errore tecnico o irragionevolezza. Il giudice ha ritenuto che l’intervento non incida sul percorso dell’antica via Romana e che la tutela del verde sia assicurata dalla conservazione e dall’incremento delle alberature e delle superfici verdi. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento del permesso di costruire e rigetto della domanda relativa alle autorizzazioni paesaggistiche. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai ricorrenti da parte del Comune di Genova.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
Rileva ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio; la realizzazione di campi da padel, con pavimentazione e strutture permanenti, integra una nuova costruzione per la trasformazione significativa e stabile del territorio.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla necessità del permesso di costruire per l’intervento edilizio assentito.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione al procedimento di rilascio del permesso di costruire e ai vizi dell’istruttoria e della motivazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei titoli edilizi e paesaggistici.
art. 9 D.I. 2 aprile 1968, n. 1444
Invocato dai ricorrenti per il rispetto delle distanze tra costruzioni; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, gli accertamenti dell’autorità competente e il parere vincolante della Soprintendenza; il titolo paesaggistico è autonomo rispetto al titolo edilizio.
art. 148 d.lgs. 42/2004
Richiamato per il ruolo della Commissione locale per il paesaggio nell’ambito del procedimento paesaggistico.
art. 13, punto 4, norme generali del PUC
Elenca gli interventi di sistemazione degli spazi liberi consentiti; tale elenco non comprende gli impianti sportivi progettati.
art. 11, punto 23, norme generali del PUC
La mancata formazione di superficie agibile per determinati manufatti connessi ad attività sportive non esclude che le opere costituiscano nuove costruzioni né ne consente la realizzazione in un ambito urbanistico che non le ammette.
AC-AR-2, norme di conformità del PUC
Nell’ambito di conservazione della via Antica Romana consente gli interventi edilizi e le opere di sistemazione degli spazi liberi nei limiti espressamente previsti, tra i quali non rientrano i campi da padel e da tennis.
AC-AR-4, norme di conformità del PUC
Contiene indicazioni progettuali per opere ammesse dalla disciplina dell’ambito e non amplia l’elenco degli interventi consentiti, né autorizza edificazioni ex novo.
art. 35 N.T.A. del PTCP
Assoggetta le strutture urbane qualificate al regime di mantenimento, vietando interventi che compromettano l’identità e la leggibilità dell’assetto territoriale preesistente, senza imporre l’inedificabilità assoluta.
art. 82 N.T.A. del PTCP
Consente gli impianti sportivi nei territori non assoggettati al regime di conservazione o, in determinati casi, di mantenimento; il giudice ha ritenuto che l’area non appartenesse a un sistema di interesse naturalistico-ambientale.
Massime di principio
- La compatibilità della destinazione d’uso con la disciplina urbanistica non comporta automaticamente la compatibilità della specifica opera edilizia: per esercitare lo jus aedificandi è necessario che lo strumento urbanistico consenta sia la funzione o destinazione d’uso sia la tipologia dell’intervento progettato.
- La realizzazione di un campo da padel o da tennis, quando richieda pavimentazioni stabilmente ancorate al suolo e strutture perimetrali permanenti, costituisce nuova costruzione perché determina una trasformazione permanente e significativa del territorio, anche se l’opera non genera superficie agibile.
- La previsione urbanistica che consente ampliamenti o interventi sul patrimonio edilizio esistente non può essere interpretata, in assenza di un’espressa previsione, come autorizzazione alla realizzazione di nuovi manufatti o nuove costruzioni negli spazi liberi.
- La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali non è sufficiente a legittimare un intervento quando la costruzione principale, cui i parcheggi accedono, non sia urbanisticamente consentita.
- Il titolo paesaggistico conserva autonomia strutturale e funzionale rispetto al titolo edilizio: l’annullamento del permesso di costruire non determina automaticamente l’assorbimento delle censure rivolte contro l’autorizzazione paesaggistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di compatibilità paesaggistica, espressione di discrezionalità tecnica, è ammesso solo in presenza di incoerenza, irragionevolezza, errore tecnico o illogicità manifesta e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente.
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