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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17943/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perez impugnava la conferma in appello della condanna per più truffe all'assicurazione (reati commessi tra il 20/02/2018 e il 30/06/2018, con episodio collegato il 09/10/2017) e per il reato previsto dall'art. 494 c.p. relativo all'induzione in errore del gestore telefonico sull'intestatario di una utenza. I motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la presunta estinzione per prescrizione alla luce della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 e della necessità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla valutazione delle prove documentali (comodato d'uso e intestazioni temporanee) a sostegno della tesi difensiva; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute erroneamente negate sulla sola base di precedenti giudiziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondato il rilievo difensivo: il termine di prescrizione non è risultato decorso e, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale sulla portata della sospensione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale (sent. n. 38/2026), confermando l'applicabilità della disciplina della sospensione. Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivatamente e analiticamente valutato la documentazione (tra cui l'intestazione temporanea per comodato della durata di un giorno) e la deduzione difensiva è apparsa una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, inammissibile in sede di legittimità. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello: la reiterazione di condotte identiche e la sistematicità dell'azione criminosa giustificano il diniego. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Zurich Insurance Company Ltd s.p.a., liquidate in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma contestata in relazione all'induzione in errore del gestore telefonico circa l'intestatario dell'utenza; utilizzata quale aggravante funzionale alla commissione delle truffe all'assicurazione.

  • art. 157 e ss. cod. pen. (modifiche introdotte dalla L. 103/2017)

    Richiamata nella doglianza sulla prescrizione e sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo difensivo e ha richiamato l'applicabilità della disciplina della sospensione così come interpretata dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.

    art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.

    Previsioni sulla sospensione del corso della prescrizione introdotte dalla legge n. 103/2017; la Corte ha fatto riferimento a tali commi nel confermare che la sospensione si applica ai reati nel periodo indicato e che, applicata, la prescrizione non era ancora maturata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, alla luce della reiterazione di condotte identiche e della professionalità del comportamento criminoso, giustificava il diniego delle attenuanti.

  • art. 642 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla prova documentale e alla responsabilità per truffa all'assicurazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per generica richiesta di riconsiderazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna alle spese e per il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • Legge n. 134/2021 e Legge n. 3/2019 (artt. richiamati)

    art. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e art. 1, comma 2, legge n. 3/2019

    Richiamate nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata in tema di sospensione della prescrizione; la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione (sent. n. 38/2026), confermando l'orientamento che applica la disciplina della sospensione ai reati commessi nel periodo indicato.

Massime di principio

  • Sui profili di prescrizione legati alla sospensione introdotta dalla L. 103/2017, è essenziale verificare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite e l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale: se la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno già chiarito l'applicabilità della sospensione, il presupposto dell'estinzione per prescrizione può risultare infondato.
  • In Cassazione non è ammessa una generica richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio: il ricorrente deve indicare specifici vizi di diritto o logica motivazionale nella valutazione delle prove, non la semplice divergenza nella valutazione del merito.
  • La presenza di condotte reiterate, identiche per modalità e finalità, può giustificare il diniego delle attenuanti generiche per la valutazione della sistematicità e della professionalità dell'azione criminosa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali, al versamento di somme alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte resistente/parte civile; tali conseguenze vanno tenute in considerazione quando si valuta l'opportunità di proporre ricorso privo di fondamento giuridico concreto.

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