Ordinanza n. 823/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia A) del provvedimento n. 83 del 2 febbraio 2026, pubblicato e comunicato il 3 febbraio 2026, di Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, nella parte in cui ha escluso l’operatore ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica; B) del provvedimento del 4 febbraio 2026 di Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, recante “Comunicazione ricalcolo soglia di anomalia e nuova graduatoria provvisoria” e dei relativi allegati; C) dei verbali dei lavori del Seggio di Gara; D) dei verbali dei lavori del RUP, ed in particolare della relazione sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e proposta di esclusione, assunta al prot. n. 38.R del 20.01.2026; E) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto all’operatore ricorrente, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione definitiva che dovesse essere emanata nelle more della notifica o del deposito del presente ricorso; nonché per l’inibitoria alla Stazione appaltante alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e di ogni contratto esecutivo connesso; e, in via principale, per l’accertamento dell’esaurimento di ogni margine di discrezionalità della Stazione appaltante ai fini della valutazione di congruità dell’offerta della ricorrente e, per l’effetto, per la condanna della Stazione appaltante ad attribuire alla ricorrente il primo posto in graduatoria ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; o, in via subordinata, per la condanna della Stazione appaltante alla riedizione della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla ricorrente, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; o, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo TAR Campania non dovesse dichiarare l’inefficacia dell’Accordo Quadro consequenziale all’aggiudicazione e di ogni altro contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con subentro della ricorrente negli stessi, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., nella misura da determinarsi in esito all'istruttoria e/o stragiudizialmente e/o con separato giudizio, in relazione: a) al danno emergente, al mancato utile, al danno curriculare e alla perdita di chance; b) in via subordinata, al danno da perdita di chances connesso alla mancata aggiudicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, ricalcolo della soglia di anomalia e nuova graduatoria provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l’Agenzia del Demanio l’ha esclusa dalla procedura relativa a un accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura, nonché la successiva comunicazione di ricalcolo della soglia di anomalia e della nuova graduatoria provvisoria, i verbali del Seggio di gara e del RUP e gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto in via principale l’accertamento dell’esaurimento della discrezionalità della stazione appaltante, l’attribuzione del primo posto in graduatoria e il subentro nell’eventuale accordo quadro e nei contratti esecutivi; in subordine, la riedizione della valutazione di anomalia; in ulteriore subordine, il risarcimento per equivalente, comprensivo di danno emergente, mancato utile, danno curriculare e perdita di chance. Nel giudizio cautelare la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della propria esclusione, contestando la valutazione dell’offerta economica e la verifica di congruità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché gli effetti dell’atto impugnato non evidenziavano un’immediata urgenza, anche considerando che la legge impone una sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha inoltre escluso, a un primo e sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris: l’esclusione appariva congruamente motivata dall’erosione, determinata dall’ingente ribasso praticato sui costi delle indagini, dell’importo non ribassabile del corrispettivo relativo al servizio di ingegneria e architettura. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con riferimento al periculum in mora e al fumus boni iuris.
art. 124 c.p.a.
risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di risarcimento per equivalente in materia di procedure di affidamento; l’ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’esclusione da una procedura di gara richiede la presenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza di un’immediata urgenza, anche in ragione della sollecita fissazione dell’udienza di merito prevista per le controversie in materia di affidamenti, è sufficiente a escludere la misura cautelare.
- A un primo e sommario esame, può ritenersi congrua l’esclusione di un’offerta quando l’ingente ribasso applicato ai costi delle indagini incida sull’importo non ribassabile del corrispettivo dovuto per servizi di ingegneria e architettura, determinandone l’erosione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →