Ordinanza n. 9572/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva disposto l’archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da una datrice di lavoro in suo favore. L’atto era stato adottato il 21 aprile 2022 e, secondo la difesa erariale, notificato alle parti tramite PEC nella stessa data. La ricorrente ha invece dedotto di averne ricevuto notizia soltanto il 3 marzo 2026, a seguito di un’istanza di accesso agli atti. Il ricorso è stato notificato il 10 aprile 2026 e depositato il 28 aprile 2026. Il TAR, rilevata dopo il passaggio in decisione la possibile tardività dell’impugnazione, ha sottoposto alle parti la questione della ricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché l’amministrazione sostiene che il provvedimento sia stato validamente notificato tramite PEC il 21 aprile 2022, con conseguente decorso del termine per impugnare ben prima della notificazione del ricorso del 10 aprile 2026. Il TAR ha assegnato alle parti 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della possibile irricevibilità per tardività. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il giudice, rilevata d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio prima di decidere.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
possibile irricevibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art. 35, c.1, lett a), c.p.a.
La tardiva proposizione del ricorso costituisce possibile causa di irricevibilità, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice nel contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Quando il collegio rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile causa di irricevibilità per tardività non previamente discussa, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La verifica della tardività dell’impugnazione decorre dalla valida conoscenza legale dell’atto impugnato; ove l’amministrazione deduca e documenti una notificazione anteriore rispetto a quella indicata dal ricorrente, il giudice deve esaminare tale circostanza prima di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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