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Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento emesso dalla Questura di Ragusa in data 01/04/2025, prot. n.-OMISSIS- CAT. -OMISSIS-. -OMISSIS-, notificato in data 11/12/2025 quanto al ricorso per motivi aggiunti: -del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Ragusa, in data 21/12/2023 prot n. -OMISSIS-, mai notificato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202600398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di improcedibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro, nonché la presupposta revoca del nulla osta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 286/1998 e del successivo visto d'ingresso, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Ragusa ha dichiarato improcedibile la domanda di permesso di soggiorno, poiché il nulla osta era stato revocato in quanto il suo nominativo non risultava inserito nell'applicativo SILEN tra i lavoratori che avevano frequentato all'estero corsi di formazione professionale e civico-linguistica nell'ambito di progetti approvati dal Ministero del lavoro. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, difetto di motivazione e insufficiente istruttoria, sostenendo che il nulla osta e il visto erano stati regolarmente rilasciati; omessa traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile; violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 286/1998, omessa valutazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, assumendo di poter dimostrare successivamente i requisiti per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta, lamentando genericamente la violazione della legge n. 241/1990 e il mancato riscontro a una richiesta di accesso agli atti.

La decisione

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendolo anzitutto inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione della revoca del nulla osta, atto presupposto autonomamente lesivo. Il richiamo espresso alla revoca contenuto nel provvedimento della Questura consentiva al ricorrente di percepirne l'esistenza, il contenuto essenziale e la lesività; l'accesso documentale successivamente richiesto non era idoneo a differire o sospendere il termine decadenziale. I motivi aggiunti contro la revoca sono stati ritenuti irricevibili perché notificati oltre sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto presupposto, avvenuta con la notifica del provvedimento di improcedibilità. Il ricorso introduttivo è stato comunque ritenuto manifestamente infondato nel merito: l'art. 32 del d.lgs. 286/1998 riguarda la conversione del permesso già rilasciato ai minori ed era quindi non pertinente, mentre l'art. 39 disciplina il permesso per motivi di studio; le relative censure erano inoltre generiche. La mancata traduzione dell'atto è stata qualificata come irregolarità attinente alla comunicazione, non come vizio di legittimità, eventualmente rilevante solo ai fini della rimessione in termini per errore scusabile, da dimostrare rigorosamente. Nel caso concreto tale dimostrazione mancava e il ricorso era stato comunque proposto tempestivamente. Anche i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati per l'assenza di specifiche contestazioni alla ragione sostanziale della revoca, ossia il mancato svolgimento documentato dei corsi di formazione. L'omessa ostensione della revoca non integrava un vizio del provvedimento impugnato, potendo eventualmente incidere sul diniego di accesso, che avrebbe dovuto essere contestato con il rito di cui all'art. 116 c.p.a. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese; è stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già denegata dalla competente commissione, per la manifesta infondatezza delle domande.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    La disposizione consente l'ingresso dei lavoratori stranieri che abbiano frequentato, completato e documentato all'estero programmi di formazione professionale e civico-linguistica conformi alle linee guida ministeriali; il nulla osta fondato su tale presupposto è revocabile quando la partecipazione ai corsi non risulti documentata.

  • art. 32 d.lgs. 286/1998

    La disposizione riguarda la conversione del permesso di soggiorno già rilasciato ai minori e non è pertinente alla controversia relativa alla revoca di un nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 23.

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio e non è pertinente alla domanda di soggiorno collegata al nulla osta per lavoro.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    La genericità dei motivi, privi della specifica indicazione dei vizi di legittimità dedotti, determina l'inammissibilità delle censure.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego, anche implicito, di accesso agli atti deve essere contestato con l'apposita azione in materia di accesso; la sua mancata impugnazione non determina l'illegittimità dell'atto amministrativo connesso.

  • artt. 74, comma 2, e 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002

    La manifesta infondatezza e, a monte, l'inammissibilità e l'irricevibilità delle domande giustificano il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento consequenziale richiama espressamente la revoca o l'annullamento dell'atto presupposto e ne rende percepibili l'esistenza, il contenuto essenziale e la lesività, il termine per impugnare l'atto presupposto decorre dalla conoscenza del provvedimento consequenziale, anche se il destinatario non ha ancora ottenuto copia integrale dell'atto presupposto.
  • La presentazione di un'istanza di accesso documentale non differisce né sospende il termine decadenziale per impugnare un provvedimento la cui esistenza, contenuto essenziale e lesività siano già conoscibili; l'accesso può consentire la successiva deduzione di ulteriori profili mediante motivi aggiunti, ma non rimettere in termini per l'impugnazione tardiva.
  • La mancata traduzione di un provvedimento destinato a uno straniero in una lingua da lui conosciuta incide, di regola, sulla comunicazione dell'atto e non sulla sua validità; può eventualmente giustificare la rimessione in termini per errore scusabile solo se l'interessato dimostra rigorosamente che l'omissione gli ha impedito di reagire tempestivamente.
  • Il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 286/1998 presuppone la partecipazione documentata ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dalla norma; la revoca del nulla osta per mancanza di tale presupposto rende vincolato e consequenziale il provvedimento di improcedibilità della domanda di permesso di soggiorno.
  • L'omessa ostensione dell'atto presupposto non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità del provvedimento consequenziale; l'eventuale diniego, anche implicito, dell'accesso deve essere autonomamente impugnato mediante il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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