Ordinanza n. 401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6967/2025, resa tra le parti, con cui veniva respinta la domanda cautelare nell'ambito del ricorso n. 13425/25, proposto dall’odierno appellante, per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato prot n. P-RM/L/Q/2023/128288, datato 09.09.25, notificato in data 10.09.25, pratica id. RM5608698356, rilasciato in favore del lavoratore, signor KUMAR Sukhdev, nato a Nangal Salampur Jalandhar (India) il 12.09.1986 a seguito di richiesta presentata dal signor Bonanni Gianluca, nato a Velletri (RM) il 18.09.1968, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in Velletri (RM), via Malatesta n. 81;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il lavoratore straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca del nulla osta per lavoro subordinato. La revoca era fondata su tre distinti rilievi: carenza del requisito economico in capo al datore di lavoro, mancata preventiva richiesta di manodopera al centro per l’impiego e carenza del requisito dell’idoneità alloggiativa. L’appellante ha contestato la legittimità della revoca, sostenendo, per quanto emerge dal provvedimento, l’idoneità a superare i rilievi amministrativi, anche mediante la richiesta di attestazione dell’idoneità alloggiativa presentata successivamente, in data 3 novembre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che le censure d’appello non scalfissero la legittimità della revoca. In particolare, ha considerato autonomamente decisivo il rilievo relativo alla mancata attestazione dell’idoneità alloggiativa: la richiesta postuma del 3 novembre 2025 non poteva superare tale carenza, poiché non era comprovato che l’istanza fosse stata presentata anteriormente, in tempo utile a soddisfare il requisito previsto dall’art. 22, comma 2, lett. b), del T.U. immigrazione. L’appello cautelare è stato quindi respinto, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Richiede, ai fini del nulla osta al lavoro subordinato, il requisito relativo all’idoneità alloggiativa; la carenza non è superabile, nella fase considerata, mediante una richiesta presentata posteriormente, se non è dimostrata la presentazione tempestiva dell’istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la legittimità di un provvedimento amministrativo può ritenersi non adeguatamente scalfita quando esso si fondi su più rilievi autonomi e almeno uno di essi risulti, a un esame sommario, decisivo.
- Il requisito dell’idoneità alloggiativa richiesto per il nulla osta al lavoro subordinato deve risultare soddisfatto o tempestivamente attivato secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile; una richiesta presentata dopo l’adozione del provvedimento di revoca non dimostra, da sola, la sussistenza anteriore del requisito e non consente di sanare retroattivamente la carenza.
- La mancata prova della presentazione tempestiva dell’istanza necessaria a comprovare l’idoneità alloggiativa impedisce di attribuire efficacia sanante a una richiesta postuma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →