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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50007/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva, con due motivi principali: (1) omissione della Corte d'appello nel valutare e pronunciarsi, anche d'ufficio, sull'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis cod. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 e della successiva modifica normativa (d.lgs.150/2022); la difesa sosteneva che, pur non potendo chiedere tale applicazione in primo grado, l'intervenuta modifica normativa e la natura dell'appello imponevano alla Corte territoriale di valutare la questione. (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), con la censura che non sarebbe sussistito alcun vantaggio o profitto nella disponibilità della tessera sanitaria altrui, essendo il ricorrente titolare della propria tessera e quindi privo di intento di trarre profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la difesa avrebbe potuto e dovuto sollevare davanti alla Corte d'appello la questione della causa di non punibilità (anche mediante memoria), non avendo indicato in cassazione i presupposti fattuali e logici che giustificassero la richiesta, così rendendo ininfluente la presunta omissione motivazionale; la sentenza impugnata aveva inoltre rilevato precedenti dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza che aveva individuato il vantaggio consistente nel sostituire l'identità personale usando la tessera altrui. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n.156/2020), tale disciplina è applicabile anche all'ipotesi di ricettazione attenuata e che la valutazione può essere richiesta o, in certe condizioni, rilevata d'ufficio, purché siano indicati i presupposti fattuali che ne giustifichino l'applicazione

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Norma che incrimina la ricettazione; la Corte ha valutato il profilo soggettivo contestato e ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello circa il vantaggio (anche non patrimoniale) derivante dall'uso della tessera altrui per sostituire l'identità

  • art. 651 cod. pen.

    Riferita nel procedimento di merito: la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da tale norma

  • d.lgs. 150/2022

    Modifica normativa richiamata dal ricorrente come causa che avrebbe reso necessario il riesame, in appello, della possibilità di applicare l'art. 131‑bis anche alla ricettazione attenuata; la Corte ha osservato che la questione poteva comunque essere sollevata in appello dalla difesa

  • sentenza Corte Cost. n.156/2020

    Giurisprudenza costituzionale che ha esteso l'applicabilità dell'art. 131‑bis anche alle ipotesi attenuate di ricettazione; citata dalla Corte per affermare che la possibilità di applicazione era già riconosciuta prima della modifica legislativa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo del giudice di valutare d'ufficio talune circostanze; la Corte di Cassazione richiama che l'omessa valutazione d'ufficio della causa di non punibilità è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica i presupposti che legittimano tale deduzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma comminando euro 3.000

Massime di principio

  • La doglianza per mancata valutazione 'd'ufficio' della causa di non punibilità ex art.131‑bis è sensata solo se il difensore ha indicato in modo chiaro i dati fattuali e logici che giustificano l'applicazione della causa; in mancanza il ricorso per cassazione è probabilmente inammissibile
  • La sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 e le successive modifiche normative possono rendere applicabile l'art.131‑bis anche a delitti attenuati (es. ricettazione attenuata), ma la relativa questione dovrebbe essere sollevata tempestivamente nel grado di appello o quantomeno ben documentata in cassazione
  • Gli argomenti generici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata (es. contestazione dell'elemento soggettivo senza riferimenti fattuali precisi) sono considerati aspecifici e non provocano l'annullamento della decisione di merito
  • Il difensore deve utilizzare il grado di appello per proporre motivi nuovi o memoria che sollevino questioni favorevoli all'imputato; l'omissione può estinguere la possibilità di sindacare tali questioni in Cassazione
  • Il ricorso in Cassazione ammette il rischio di condanna per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso; è quindi consigliabile un'attenta verifica preliminare delle prospettive di ammissibilità e fondatezza prima di proporre impugnazioni

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