Sentenza del 26/06/2015 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO TARSU - Aree industriali con rifiuti speciali tossici o nocivi - Non assoggettate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2008-2012, sostenendo che le aree industriali destinate alla lavorazione del marmo, per complessivi 8.880 mq, producevano esclusivamente rifiuti speciali, che la società provvedeva autonomamente a recuperare e smaltire. Le aree produttive erano separate da quelle amministrative, pari a 994 mq, nelle quali venivano prodotti rifiuti urbani. Il Comune sosteneva invece che i rifiuti speciali fossero stati assimilati ai rifiuti urbani dal regolamento comunale e che, in assenza di una denuncia di variazione, la società non potesse ottenere l'esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato tutti gli appelli del Comune e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha stabilito che le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non sono soggette a TARSU, salvo una valida assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani. Tale assimilazione richiede uno specifico provvedimento comunale che individui concretamente le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e non può essere delegata al gestore del servizio. I regolamenti comunali applicabili non contenevano una valida assimilazione; quello del 2004 escludeva espressamente dalla tassazione le aree industriali produttive di rifiuti speciali, mentre le disposizioni successive non risultavano sufficienti a fondare l'imposizione. È stato inoltre ritenuto irrilevante il mancato deposito di una denuncia di variazione, poiché l'accertamento era stato effettuato d'ufficio e non erano state irrogate sanzioni per omessa denuncia. Il Comune è stato condannato a pagare due terzi delle spese del grado, liquidate in 3.300 euro oltre accessori, con compensazione della parte residua.
Norme richiamate
Art. 1, comma 184, lett. b), Legge n. 296/2006
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
La norma rendeva applicabili, per il periodo considerato, le disposizioni del decreto Ronchi in materia di assimilazione, escludendo l'applicazione delle disposizioni incompatibili del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 18, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 22/1997
Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
La determinazione dei criteri di assimilazione appartiene alla competenza statale; l'ente locale deve comunque applicare tali criteri con un provvedimento specifico e adeguatamente determinato.
Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997
Continuano ad avere applicazione le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
La disposizione ha consentito la temporanea ultrattività della disciplina regolamentare precedente, ma non ha sanato regolamenti privi di criteri concreti di assimilazione.
Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
Le superfici esclusivamente destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati non concorrono alla superficie imponibile TARSU.
Art. 70, D.Lgs. n. 507/1993
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili.
L'omessa denuncia di variazione non impedisce il riconoscimento della non tassabilità quando l'accertamento è stato svolto d'ufficio e non è stata contestata o sanzionata l'omessa denuncia.
Art. 195, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006
Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
La norma attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sui criteri di assimilazione; nel periodo oggetto di causa la sua applicazione è stata coordinata con la disciplina transitoria della Legge n. 296/2006.
Art. 198, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 152/2006
Assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e).
Il Comune può procedere all'assimilazione solo rispettando i criteri statali e indicando concretamente sia la tipologia sia i quantitativi dei rifiuti interessati.
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello è ammissibile quando espone ragioni critiche sufficientemente pertinenti rispetto alla sentenza impugnata; non è necessario formulare motivi completamente nuovi rispetto a quelli già dedotti.
Art. 18, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
La mancanza o l'assoluta incertezza del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.
Le carenze formali indicate non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso tributario.
Art. 5, Legge n. 2248/1865, Allegato E
Il giudice applicherà gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un regolamento comunale illegittimo, anche d'ufficio, quando esso costituisce il presupposto dell'imposizione e la questione è stata investita dalle contestazioni del contribuente.
Massime di principio
- Le aree industriali in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non sono automaticamente soggette alla TARSU/TARI, se il produttore provvede direttamente e a proprie spese alla gestione dei rifiuti.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve risultare da un atto comunale valido e specifico, che indichi sia le caratteristiche qualitative sia i limiti quantitativi dei rifiuti assimilati.
- Non è sufficiente un generico regolamento comunale, né è legittimo delegare al gestore del servizio la fissazione dei criteri sostanziali di assimilazione.
- La tassazione può riguardare le aree amministrative o comunque le superfici in cui si producono rifiuti urbani, purché siano concretamente distinguibili dalle aree produttive industriali.
- In presenza di aree promiscue, spetta al contribuente fornire una prova attendibile della separazione delle superfici e della tipologia di rifiuti prodotti, ad esempio mediante planimetrie, relazioni tecniche e documentazione di smaltimento.
- Il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale illegittimo senza annullarlo in via generale, limitatamente alla controversia fiscale esaminata.
- Il mancato invio di una denuncia di variazione non rende necessariamente dovuta la tassa quando la non tassabilità dipende dalle caratteristiche oggettive delle aree ed è stata accertata d'ufficio; restano tuttavia possibili specifiche sanzioni se l'omissione è autonomamente contestata nei termini.
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