Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 30 dicembre 2016 a un lavoratore all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società operante nel settore dei contact center. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di nullità o illegittimità del recesso, deducendo in sintesi: insufficienza e invalidità della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991; violazione delle regole sulla comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991; violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991; illegittimità della delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità produttive interessate; omessa comparazione con lavoratori impiegati in mansioni asseritamente fungibili e con collaboratori coordinati e continuativi della stessa business unit; errata esclusione della rilevanza dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e travalicamento della domanda. I giudici di merito avevano respinto sia la fase sommaria sia l'opposizione e poi il reclamo, ritenendo legittima la procedura e il criterio selettivo adottato, nonché infondate le censure sulla comparazione con altri lavoratori e collaboratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e sesto motivi per difetto di specificità, confusione tra violazioni di legge e vizi motivazionali e mancata autosufficienza; ha ritenuto infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo. In particolare, ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva valorizzato: la completezza della comunicazione di avvio della procedura; la legittimità della delimitazione dell'ambito dei licenziamenti e dei criteri di scelta concordati in sede sindacale, purché obiettivi e razionali; la non necessità di comparare i lavoratori licenziati con collaboratori outbound non fungibili con gli inbound; la sufficienza dell'allegazione richiesta per invocare la disciplina dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 223/1991, art. 4, comma 3
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della crisi e gli elementi essenziali che consentono di comprendere la scelta di riduzione del personale; nel caso concreto è stata ritenuta completa e idonea a giustificare la delimitazione della platea degli esuberi.
L. n. 223/1991, art. 4, comma 9
La comunicazione conclusiva deve dare conto delle modalità di applicazione dei criteri di scelta e delle ragioni della selezione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali indicazioni fossero sufficienti e coerenti con la procedura.
L. n. 223/1991, art. 5, comma 1
I criteri di scelta possono essere applicati tenendo conto anche delle esigenze tecnico-produttive e organizzative; è legittima una delimitazione della platea dei licenziandi fondata su criteri obiettivi e razionali, se giustificata da concrete ragioni aziendali e non elusiva.
L. n. 300/1970, art. 18, comma 5
Era invocato in via subordinata quale base dell'indennità risarcitoria, ma la domanda è stata comunque respinta nei gradi di merito e il relativo motivo non è stato accolto in cassazione.
d.lgs. n. 81/2015, art. 2
La norma è stata richiamata per sostenere l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori; la Corte ha ribadito che la fattispecie richiede una specifica allegazione delle modalità di etero-organizzazione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava con chiarezza un effettivo vizio di omessa pronuncia ed era formulata in modo promiscuo con doglianze di motivazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di chiara individuazione del vizio e delle ragioni della censura comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha distinto tra violazione di legge e vizio di motivazione, censurando i motivi che confondevano i due piani o non indicavano correttamente il vizio dedotto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio deve consentire di comprendere in modo chiaro le ragioni della riduzione del personale e l'area aziendale interessata; la sua sufficienza va valutata in concreto alla luce del contenuto complessivo dell'atto.
- È legittima, in sede di procedura collettiva, la previsione concordata di criteri di scelta diversi da quelli legali, purché essi siano obiettivi, razionali e sorretti da concrete esigenze tecnico-produttive e organizzative, senza finalità elusive o discriminatorie.
- La delimitazione della platea dei lavoratori da comparare può essere circoscritta a un'unità produttiva o a un segmento aziendale quando la fungibilità delle mansioni sia esclusa da elementi concreti e la comparazione con il personale di altre sedi comporterebbe trasferimenti collettivi non compatibili con l'assetto organizzativo.
- Chi deduce l'illegittimità del licenziamento collettivo per difetto di comparazione deve allegare e dimostrare in modo specifico la fungibilità delle mansioni tra i lavoratori coinvolti; non basta contestare in astratto la natura dei rapporti di altri addetti se non si dimostra la sovrapponibilità delle prestazioni.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se formulata in modo promiscuo, senza indicare con precisione il fatto processuale, il capo di domanda o il motivo di gravame non esaminato, e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La disciplina dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 richiede, per essere invocata ai fini della comparazione in materia di licenziamento collettivo, una specifica allegazione delle modalità di etero-organizzazione delle prestazioni, anche rispetto ai tempi e al luogo di lavoro.
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