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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato il 30 dicembre 2016 a un lavoratore all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società operante nel settore dei contact center. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di nullità o illegittimità del recesso, deducendo in sintesi: insufficienza e invalidità della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991; violazione delle regole sulla comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991; violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991; illegittimità della delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità produttive interessate; omessa comparazione con lavoratori impiegati in mansioni asseritamente fungibili e con collaboratori coordinati e continuativi della stessa business unit; errata esclusione della rilevanza dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e travalicamento della domanda. I giudici di merito avevano respinto sia la fase sommaria sia l'opposizione e poi il reclamo, ritenendo legittima la procedura e il criterio selettivo adottato, nonché infondate le censure sulla comparazione con altri lavoratori e collaboratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e sesto motivi per difetto di specificità, confusione tra violazioni di legge e vizi motivazionali e mancata autosufficienza; ha ritenuto infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo. In particolare, ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva valorizzato: la completezza della comunicazione di avvio della procedura; la legittimità della delimitazione dell'ambito dei licenziamenti e dei criteri di scelta concordati in sede sindacale, purché obiettivi e razionali; la non necessità di comparare i lavoratori licenziati con collaboratori outbound non fungibili con gli inbound; la sufficienza dell'allegazione richiesta per invocare la disciplina dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 223/1991, art. 4, comma 3

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della crisi e gli elementi essenziali che consentono di comprendere la scelta di riduzione del personale; nel caso concreto è stata ritenuta completa e idonea a giustificare la delimitazione della platea degli esuberi.

  • L. n. 223/1991, art. 4, comma 9

    La comunicazione conclusiva deve dare conto delle modalità di applicazione dei criteri di scelta e delle ragioni della selezione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali indicazioni fossero sufficienti e coerenti con la procedura.

  • L. n. 223/1991, art. 5, comma 1

    I criteri di scelta possono essere applicati tenendo conto anche delle esigenze tecnico-produttive e organizzative; è legittima una delimitazione della platea dei licenziandi fondata su criteri obiettivi e razionali, se giustificata da concrete ragioni aziendali e non elusiva.

  • L. n. 300/1970, art. 18, comma 5

    Era invocato in via subordinata quale base dell'indennità risarcitoria, ma la domanda è stata comunque respinta nei gradi di merito e il relativo motivo non è stato accolto in cassazione.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 2

    La norma è stata richiamata per sostenere l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori; la Corte ha ribadito che la fattispecie richiede una specifica allegazione delle modalità di etero-organizzazione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava con chiarezza un effettivo vizio di omessa pronuncia ed era formulata in modo promiscuo con doglianze di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di chiara individuazione del vizio e delle ragioni della censura comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha distinto tra violazione di legge e vizio di motivazione, censurando i motivi che confondevano i due piani o non indicavano correttamente il vizio dedotto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio deve consentire di comprendere in modo chiaro le ragioni della riduzione del personale e l'area aziendale interessata; la sua sufficienza va valutata in concreto alla luce del contenuto complessivo dell'atto.
  • È legittima, in sede di procedura collettiva, la previsione concordata di criteri di scelta diversi da quelli legali, purché essi siano obiettivi, razionali e sorretti da concrete esigenze tecnico-produttive e organizzative, senza finalità elusive o discriminatorie.
  • La delimitazione della platea dei lavoratori da comparare può essere circoscritta a un'unità produttiva o a un segmento aziendale quando la fungibilità delle mansioni sia esclusa da elementi concreti e la comparazione con il personale di altre sedi comporterebbe trasferimenti collettivi non compatibili con l'assetto organizzativo.
  • Chi deduce l'illegittimità del licenziamento collettivo per difetto di comparazione deve allegare e dimostrare in modo specifico la fungibilità delle mansioni tra i lavoratori coinvolti; non basta contestare in astratto la natura dei rapporti di altri addetti se non si dimostra la sovrapponibilità delle prestazioni.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile se formulata in modo promiscuo, senza indicare con precisione il fatto processuale, il capo di domanda o il motivo di gravame non esaminato, e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La disciplina dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 richiede, per essere invocata ai fini della comparazione in materia di licenziamento collettivo, una specifica allegazione delle modalità di etero-organizzazione delle prestazioni, anche rispetto ai tempi e al luogo di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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