Cassazione Civile, Ordinanza n. 19554/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della Questura di ottenere dal Giudice di Pace la seconda proroga di trenta giorni del trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, in vista del rimpatrio. All'udienza di proroga l'interessato si opponeva e deduceva, con memoria, l'illegittimità del decreto originario di trattenimento emesso dal Questore mesi dopo il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza. Il Giudice di Pace disponeva la proroga ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 14 d.lgs. 286/1998. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava la nullità del provvedimento per avere il Giudice di Pace considerato tardiva l'eccezione di illegittimità del decreto di trattenimento, sostenendo che tale provvedimento, incidendo sulla libertà personale, sia sempre sindacabile e che non operi un limite da ne bis in idem; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 per mancato riscontro di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione; con il terzo lamentava carenza di motivazione e mancata valutazione del caso concreto e delle questioni prospettate in udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che, in materia di trattenimento dello straniero nei CPR, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga, in conformità all'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, direttamente applicabile, senza che rilevino un precedente rigetto o la mancata impugnazione della convalida o della proroga, poiché non opera il principio del ne bis in idem e le misure hanno natura cautelare. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 13 novembre 2021. Quanto alle spese, ha rilevato che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombente una amministrazione statale, non vi era luogo a regolazione in questa sede; le spese vanno liquidate dal Giudice di Pace competente secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo per censurare l'omesso esame o l'insufficiente motivazione, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela della libertà personale, quale parametro di legittimità del trattenimento.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del controllo giurisdizionale sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
art. 15, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del trattenimento e la sindacabilità del relativo provvedimento.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
La Corte lo considera direttamente applicabile e fondamento del diritto allo scrutinio/riesame del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Invocato per contestare la proroga del trattenimento in difetto di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte lo richiama per giustificare il rinvio all'elaborazione giurisprudenziale già formatasi sul punto.
art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare il giudice competente a liquidare le spese in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Escluso dalla Corte come norma riferibile all'ipotesi di soccombenza di una parte privata non ammessa al patrocinio, non all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale.
Massime di principio
- In materia di trattenimento dello straniero presso un CPR, il riesame della convalida o della proroga è sempre ammissibile, anche se una precedente istanza sia stata respinta o il provvedimento non sia stato impugnato tempestivamente, perché non opera il limite del ne bis in idem.
- I provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento hanno natura cautelare e il loro sindacato giurisdizionale non è idoneo a formare giudicato sostanziale; essi sono ricorribili per cassazione in quanto incidono sulla libertà personale.
- L'eccezione di illegittimità del trattenimento non può essere dichiarata tardiva solo perché non sollevata nella fase di convalida, quando sia proposta in un successivo giudizio di riesame della proroga.
- Quando viene accolto il ricorso contro la proroga del trattenimento, il provvedimento va cassato senza rinvio se non residuano questioni da decidere nel merito.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di una amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
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