Cassazione Civile, Ordinanza n. 20744/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente il 26.1.2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su ricorso della controparte per euro 200.000, somme riferite a un assegno bancario consegnato alla creditrice. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato che la restituzione dell'importo fosse subordinata alle condizioni previste da una scrittura privata dell'1.10.2012. In appello, il gravame è stato rigettato con dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per tardività ex art. 650 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sul capo della decisione di primo grado relativo all'ammissibilità dell'opposizione, non impugnato dalla creditrice; il secondo per nullità della sentenza di appello per motivazione inesistente, manifestamente incomprensibile e illogica.
Norme richiamate
art. 650 c.p.c.
richiamato dalla corte d'appello per qualificare come tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo
art. 2909 c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta formazione del giudicato interno
art. 324 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta formazione del giudicato interno
art. 306 c.p.c.
applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con assorbimento dell'esame dei motivi di ricorso.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese tra le parti.
- Le questioni di giudicato interno e di validità della motivazione della sentenza impugnata restano prive di esame se il ricorso viene rinunciato prima della decisione nel merito.
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