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Sentenza

Sentenza n. 9542/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da El.Med. Garda s.r.l. il 23/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da El.Med. Garda S.r.l. il 23/2/2023: - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale dello stesso Ente; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da El.Med. Garda s.r.l. il 23/2/2023: - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia; - della nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da El. Med. Garda s.r.l. il 23/2/2023: -della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - dell'allegato alla suddetta determinazione recante l'elenco degli importi a carico delle singole aziende per gli anni 2015-2018; - della deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, e dei relativi allegati; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202301580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, accordi e atti connessi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi dovuti dalla fornitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, deducendo violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, certezza dei rapporti contrattuali e remuneratività delle forniture pubbliche; violazione degli artt. 3, 23, 42, 53, 97 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU; irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento, arbitrarietà e ingiustizia manifesta; illegittima fissazione retroattiva e indifferenziata dei tetti regionali; violazione del principio di neutralità dell'IVA per il calcolo al lordo dell'imposta; contrasto con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la libertà d'impresa. Ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale, la disapplicazione della normativa nazionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali che, sulla base della disciplina statale, hanno individuato l'impresa e quantificato le somme da ripianare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto decisive le sentenze della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e n. 139 del 2024 e l'orientamento della Sezione. Il payback è stato qualificato come contributo solidaristico, ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, non come tributo sovrapposto all'IRES. La disciplina contiene gli elementi essenziali della prestazione imposta richiesti dall'art. 23 Cost.; la fissazione dei tetti regionali nel 2019 per gli anni 2015-2018 non è stata ritenuta lesiva dell'affidamento, poiché il meccanismo, le percentuali di riparto e il tetto nazionale del 4,4% erano conoscibili dal 2015. Il criterio del fatturato è stato ritenuto legittimo e la mancata distinzione tra diverse tipologie di dispositivi non irragionevole. I costi dei servizi accessori non rientrano nel fatturato dei dispositivi medici, purché correttamente distinti contabilmente. Il calcolo al lordo dell'IVA è stato ritenuto coerente con il sistema di finanziamento della spesa sanitaria e comunque compensato dalla possibilità di detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 34/2023. Sono state escluse anche le violazioni della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; non sono state ritenute necessarie né la rimessione alla Corte costituzionale né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Gli atti regionali e provinciali sono espressione di attività vincolata, tecnica e ricognitiva, priva di discrezionalità e di potere autoritativo, volta esclusivamente a determinare il quantum dell'obbligazione patrimoniale sulla base di dati contabili, del fatturato e delle percentuali fissate dalla legge. La controversia relativa al corretto calcolo della somma dovuta riguarda quindi un diritto soggettivo e può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici e il criterio di riparto proporzionale al fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende soggette al ripiano e imporre il pagamento delle quote dovute.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il superamento a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, rendendo operative le procedure di ripiano per il quadriennio 2015-2018.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback rispetta la riserva relativa di legge, poiché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali, mentre agli organi amministrativi sono affidate attività tecniche di attuazione.

  • artt. 3, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, Cost.

    Le censure di irragionevolezza, sproporzione, lesione della libertà d'impresa, della proprietà, della capacità contributiva, dell'affidamento e dei vincoli internazionali sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Il sistema è sufficientemente accessibile e prevedibile, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dal 2015.

  • art. 9, comma 1, d.l. 34/2023

    «le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima [...] dall’ammontare dei versamenti effettuati»

    Consente alle aziende di detrarre l'IVA dai versamenti di payback, assicurando il rispetto della neutralità dell'imposta.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata devoluta a tale giudice per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consentono il richiamo a precedenti conformi e la motivazione per relationem.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, non un prelievo tributario sovrapposto all'IRES.
  • La riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di calcolo, anche se affida all'amministrazione attività tecniche di quantificazione e attuazione.
  • La fissazione nel 2019 dei tetti regionali per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, l'affidamento e la certezza del diritto quando il meccanismo di payback, le percentuali di riparto e il tetto nazionale di riferimento erano già conoscibili dagli operatori dal 2015.
  • I provvedimenti regionali e provinciali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano le somme dovute sulla base di dati contabili e percentuali predeterminate costituiscono esercizio di attività vincolata, tecnica e ricognitiva, priva di potere autoritativo; le relative controversie riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano al giudice ordinario.
  • Nel calcolo del payback, il fatturato rilevante riguarda il prezzo dei dispositivi medici e non i servizi accessori autonomamente fatturati; il computo al lordo dell'IVA non viola la neutralità dell'imposta se il sistema consente la detrazione dell'IVA dai versamenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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