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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21772/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata dimostrazione dell'incidenza concreta dell'asserita inutilizzabilità degli atti probatori sul compendio indiziario già valutato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 settembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 195, commi 1 e 3, c.p.p. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p., poiché il ricorrente si limitava a riproporre questioni già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in modo puntuale quale incidenza avrebbe avuto l'eventuale espunzione delle prove contestate sul complessivo compendio indiziario e sulla prova di resistenza. Nel testo si richiama, a sostegno, giurisprudenza di legittimità sul dovere di allegare la decisività dell'atto asseritamente inutilizzabile.

Norme richiamate

  • art. 195, commi 1 e 3, c.p.p.

    richiamato come parametro della dedotta inutilizzabilità della prova dichiarativa o degli atti processuali contestati.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici, pena l'inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma il motivo attiene al vizio processuale dedotto in cassazione; non viene comunque richiamato in modo testuale.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di un atto probatorio è necessario indicare con precisione quali atti siano inutilizzabili, per quale ragione e soprattutto quale incidenza concreta avrebbe la loro eliminazione sul quadro probatorio complessivo.
  • La doglianza sull'inutilizzabilità non può essere formulata in modo meramente riproduttivo o astratto: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché essa sarebbe erronea.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è richiesta specificità del motivo; la mera reiterazione di questioni già respinte in appello, senza critica argomentata alla ratio decidendi, comporta inammissibilità.
  • Quando si deduce l'illegittima utilizzazione di un elemento probatorio, occorre chiarire la sua decisività tramite una 'prova di resistenza', cioè mostrando che, espunto quell'elemento, il residuo materiale non sarebbe sufficiente a sorreggere la decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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