Ordinanza n. 10206/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, del titolo abilitante conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era già stato accolto con sentenza della stessa Sezione, che aveva ordinato l'adozione del provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un'istanza di estinzione dichiarando di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell'iscrizione a percorsi formativi attivati dall'INDIRE, che sarebbe stata subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Ha ritenuto che, essendo l'istanza di rinuncia intervenuta dopo la sentenza che aveva già definito favorevolmente il giudizio, essa non costituisse propriamente una rinuncia al ricorso idonea a richiedere una pronuncia estintiva, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale facoltà è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessita di alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Pertanto, non sussistendo una decisione giurisdizionale da adottare sull'istanza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, richiamata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica il d.lgs. n. 206/2007, richiamato quale disciplina applicabile alla domanda di riconoscimento del titolo estero.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere del giudice di ordinare all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio è già stato definito con una sentenza favorevole che ordina all'Amministrazione di provvedere, la successiva dichiarazione della parte vittoriosa di rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza costituisce esercizio di una facoltà unilaterale rimessa alla sua libera scelta e non richiede una nuova statuizione giurisdizionale.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata si distingue dalla rinuncia al ricorso: intervenendo dopo la definizione del giudizio, non determina la necessità di dichiarare l'estinzione del processo, ma comporta il non luogo a provvedere sull'istanza della parte.
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