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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11380/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva esteso il fallimento di una società alla società controllata. La corte d'appello ha dichiarato il reclamo inammissibile perché ritenuto tardivo: il deposito telematico era stato tentato l'ultimo giorno utile, ma la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) risultava generata il giorno successivo. I reclamanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi e il travisamento della prova, poiché il deposito sarebbe stato tempestivamente inviato e il ritardo della RdAC dipenderebbe da un malfunzionamento o da manutenzione del sistema ministeriale; secondo, deducendo la violazione dell'art. 153 c.p.c., perché, in presenza di una causa non imputabile alla parte, il giudice avrebbe dovuto disporre la rimessione in termini anziché dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività del deposito e provvedere anche sulle spese. La Corte ha affermato che, ai fini della tempestività della notifica telematica dell'atto processuale, il momento decisivo per il notificante è la generazione della ricevuta di accettazione (RAC) da parte del gestore PEC del mittente, non la generazione della RdAC da parte del gestore del destinatario. Poiché nel caso concreto la RAC era stata generata il 19/2/2021, la decisione di merito che aveva considerato tardivo il reclamo perché la RdAC era del 20/2/2021 non si è conformata a tale principio.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è evocato come vizio di legittimità per omesso esame di fatti decisivi e per travisamento della prova rilevante ai fini della decisione

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come fondamento della rimessione in termini in presenza di una causa non imputabile alla parte

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la notificazione telematica si considera perfezionata per il notificante al momento di generazione della ricevuta di accettazione

  • d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato quale disciplina della notifica e del deposito telematico degli atti processuali

  • d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    richiamato per la norma che ha inserito l'art. 16-septies nel d.l. n. 179/2012

  • L. 17 dicembre 2012, n. 221

    citata per la conversione del d.l. n. 179/2012

  • L. 11 agosto 2014, n. 114

    citata per la conversione del d.l. n. 90/2014

  • art. 3-bis, comma 3, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    insieme all'art. 6 d.P.R. n. 68/2005, è posto a base del principio secondo cui la tempestività va verificata con riguardo alla RAC del mittente

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    la prova dell'avvenuta spedizione è data dalla ricevuta di accettazione, rilevante per il perfezionamento della notifica per il mittente

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini a giorni e per la scadenza alla mezzanotte dell'ultimo giorno utile

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    evocato in via sistematica quale disciplina del deposito telematico, che considera tempestivo il deposito quando la RdAC è generata entro la fine del giorno di scadenza

Massime di principio

  • Nel deposito o nella notificazione telematica dell'atto processuale, la tempestività va verificata con riguardo al momento in cui il mittente ottiene la ricevuta di accettazione dal proprio gestore PEC, poiché essa attesta il regolare compimento delle attività rimess e alla parte.
  • La generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del destinatario non è il parametro decisivo per valutare la tempestività del perfezionamento della notifica nei confronti del notificante.
  • Se la parte dimostra di avere inviato telematicamente l'atto entro il termine e il ritardo nella ricezione dipende da fattori del sistema, il giudice di merito non può dichiarare automaticamente tardiva l'impugnazione facendo leva solo sulla data della ricevuta di avvenuta consegna.
  • In tema di notifica telematica, la disciplina va interpretata in coerenza con la scissione degli effetti del procedimento notificatorio e con le esigenze tecniche del sistema, così da non comprimere oltre il necessario il termine utile per l'esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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