Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 456/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo P-FR/L/Q/2023/103256, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI;

Giustizia amministrativa202500340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo violazione e erronea interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, difetto di motivazione e violazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998, oltre a eccesso di potere per difetto dei presupposti. Ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione trasmessa via PEC il 7 febbraio 2025 in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, né avrebbe motivato adeguatamente la revoca del nulla osta già rilasciato. Ha inoltre dedotto che il provvedimento avrebbe natura sostanziale di annullamento d'ufficio e avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico e procedere al bilanciamento con l'interesse privato, nonché che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare gli elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione il giorno precedente l'udienza, ma il TAR l'ha stralciata perché tardiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. Ha qualificato la fattispecie prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022 come una revoca speciale e vincolata, distinta sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. La norma speciale consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora acquisite tutte le informazioni sugli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998; se tali elementi ostativi emergono successivamente, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso deve essere disposta senza necessità di dimostrare un interesse pubblico ulteriore o di effettuare una comparazione con gli interessi privati. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva segnalato numerose carenze documentali: richiesta di idoneità alloggiativa non firmata, riferita ad altro alloggio e priva di data e timbro comunale; mancanza del DURC, sostituito da un'autocertificazione; mancanza della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; assenza della proposta contrattuale; verifica presso il centro per l'impiego priva di firma, timbro e ricevute. Il ricorrente ha prodotto soltanto la ricevuta di consegna della PEC, senza dimostrare quale documentazione fosse stata trasmessa, e i documenti depositati in giudizio non risultavano trasmessi durante il procedimento e comunque non superavano tutte le carenze contestate. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione ai presupposti della norma speciale. È stata inoltre respinta la censura fondata sull'art. 5 del d.lgs. 286/1998, perché riferita alla diversa disciplina del permesso di soggiorno e formulata in modo indeterminato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    «Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale»; «al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso».

    La disposizione introduce una revoca speciale e vincolata: il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento dell'istruttoria, ma deve essere revocato quando siano successivamente accertati gli elementi ostativi previsti dalla legge.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Individuano gli elementi ostativi la cui emersione successiva al rilascio del nulla osta impone la revoca ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è distinta dalla revoca generale, perché non presuppone sopravvenienze o valutazioni sulla rispondenza del provvedimento all'interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La revoca speciale del nulla osta non è un annullamento d'ufficio e non richiede ragioni di interesse pubblico né la comparazione tra interessi pubblici e privati.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione riguarda la disciplina del permesso di soggiorno e non è applicabile alla revoca del nulla osta oggetto del giudizio; la censura è stata inoltre ritenuta indeterminata.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata il giorno precedente l'udienza è stata stralciata perché prodotta oltre il termine perentorio previsto per il deposito.

Massime di principio

  • Quando il nulla osta al lavoro subordinato è stato rilasciato in applicazione di una disciplina speciale che consente di procedere prima del completamento dell'istruttoria, l'accertamento successivo di elementi ostativi previsti dalla legge impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  • La revoca speciale del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non costituisce né la revoca discrezionale ex art. 21-quinquies né l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; pertanto non richiede la sopravvenienza di nuove circostanze, una specifica ragione di interesse pubblico o la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • In una controversia sulla revoca del nulla osta, la mera ricevuta di consegna di una PEC non dimostra il contenuto della documentazione trasmessa e non consente di provare che le carenze documentali contestate dall'amministrazione siano state superate nel procedimento.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando individua gli elementi ostativi e le carenze documentali rilevanti secondo la disciplina speciale applicata, senza necessità di integrare i presupposti propri dell'annullamento d'ufficio.
  • La documentazione prodotta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere stralciata e non può essere valutata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.