Sentenza n. 1027/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di sanatoria edilizia relativo a un manufatto fuori terra destinato a parcheggio coperto pertinenziale e conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di sanatoria relativo al manufatto S2.4, una struttura chiusa fuori terra di circa 63,25 mq e 189,75 mc, realizzata in zona agricola E2 e destinata a parcheggio coperto pertinenziale, nonché la conseguente ordinanza di demolizione e gli atti presupposti. Con i primi tre motivi hanno dedotto la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9 della l. n. 122/1989 e dell’art. 6, comma 2, della l.r. Campania n. 19/2001, sostenendo che il manufatto, quale parcheggio pertinenziale a servizio di un edificio abitativo preesistente, avrebbe potuto essere realizzato in deroga agli strumenti urbanistici e senza computo della volumetria ai fini dell’indice edificatorio. Hanno inoltre contestato la qualificazione dell’opera come veranda, le valutazioni comunali sulle sue caratteristiche tecniche e dimensionali, la preesistenza dell’edificio principale, l’applicazione della pianificazione urbanistica e il mancato riconoscimento della disciplina sui parcheggi pertinenziali e sugli standard minimi. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria. Il giudizio è stato riassunto dopo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato nulla la precedente sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la deroga prevista dall’art. 9 della l. n. 122/1989 abbia carattere eccezionale e non consenta la realizzazione, fuori terra, di nuovi manufatti autonomamente rilevanti sul piano edilizio e volumetrico. La stessa interpretazione vale per l’art. 6, comma 2, della l.r. Campania n. 19/2001, che non può introdurre una deroga più ampia rispetto alla disciplina statale. Il manufatto S2.4, non realizzato nel sottosuolo né ricavato in locali al piano terreno di un edificio abitativo esistente, costituisce invece un autonomo corpo di fabbrica chiuso, stabile e volumetricamente definito, idoneo a generare nuova volumetria e nuovo carico urbanistico. La destinazione pertinenziale e l’effettivo utilizzo come ricovero di autovetture non sono quindi sufficienti a renderlo assentibile in deroga. Il Comune doveva computarne la volumetria secondo la disciplina ordinaria della zona agricola; in mancanza di conformità urbanistica, difettava il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. È stata respinta anche la censura sulla qualificazione come veranda, poiché il diniego risultava fondato sulla conformazione oggettiva dell’opera e non sulla sola denominazione. La preesistenza dell’edificio abitativo è stata ritenuta necessaria ma non sufficiente per applicare la deroga; né l’anteriorità dell’edificio principale, la sanabilità di altri corpi accessori, il richiamo agli standard di parcheggio o la contestazione dell’efficacia del PRG adottato potevano elidere il requisito della doppia conformità. Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, il TAR ha ritenuto la censura non invalidante, anche ammettendo in astratto l’applicabilità dell’art. 10-bis al procedimento di accertamento di conformità: il diniego dipendeva da una ragione giuridica oggettiva e non superabile mediante la partecipazione procedimentale, sicché l’esito non avrebbe potuto essere diverso. Legittima anche l’ordinanza di demolizione, quale conseguenza vincolata dell’abusività dell’opera realizzata senza permesso di costruire e non sanabile, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, senza necessità di comparare l’interesse privato alla conservazione con l’interesse pubblico al ripristino. Respinte altresì le censure contro gli atti presupposti. Spese compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria ordinaria richiede la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; il requisito difetta quando un nuovo volume fuori terra non rispetta gli indici edificatori della zona.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L’ordine di demolizione dell’opera abusiva realizzata senza permesso di costruire costituisce conseguenza vincolata dell’accertata abusività e dell’insanabilità, senza necessità di una comparazione tra interesse privato e interesse pubblico.
art. 9 l. n. 122/1989
La disciplina derogatoria per i parcheggi pertinenziali è eccezionale e non consente la realizzazione, in deroga agli strumenti urbanistici, di nuovi manufatti fuori terra autonomamente rilevanti sul piano edilizio e volumetrico.
art. 6, comma 2, l.r. Campania n. 19/2001
La disciplina regionale sui parcheggi pertinenziali deve essere interpretata in conformità ai principi della normativa statale e non amplia la deroga oltre i limiti dell’art. 9 della l. n. 122/1989.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’invalidità del diniego quando il provvedimento è fondato su una ragione giuridica oggettiva e non superabile mediante l’apporto partecipativo e l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942
La previsione di standard minimi di parcheggio non attribuisce al privato un titolo autonomo per realizzare manufatti fuori terra in deroga alla disciplina urbanistica e non sostituisce la verifica di conformità necessaria per la sanatoria.
art. 105 c.p.a.
La sentenza richiama la dichiarazione di nullità della precedente pronuncia e la conseguente riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
Massime di principio
- La disciplina derogatoria sui parcheggi pertinenziali prevista dalla legge Tognoli e dalla normativa regionale conforme non consente, fuori dai casi tipizzati, la realizzazione in deroga agli strumenti urbanistici di nuovi manufatti fuori terra autonomi, chiusi e dotati di autonoma consistenza plano-volumetrica.
- La destinazione di un manufatto al servizio pertinenziale di un edificio abitativo preesistente non è sufficiente, da sola, a escludere la volumetria dal computo degli indici edificatori: rilevano la conformazione oggettiva dell’opera, la sua idoneità a creare nuova volumetria e il nuovo carico urbanistico.
- Ai fini dell’accertamento di conformità, un manufatto fuori terra non riconducibile alla deroga per i parcheggi pertinenziali deve rispettare la disciplina urbanistica ordinaria della zona; in mancanza, difetta il requisito della doppia conformità richiesto per la sanatoria.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria non invalida il diniego quando la ragione ostativa è oggettiva, giuridicamente insuperabile mediante la partecipazione procedimentale e risulta che l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
- L’ordine di demolizione dell’opera realizzata senza permesso di costruire e non suscettibile di sanatoria è un atto vincolato e non richiede la comparazione tra l’interesse del privato alla conservazione del manufatto e l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia.
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