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Sentenza

Sentenza n. 12357/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria richiamata nella Delibera di Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Coloplast S.p.A. il 13/11/2023: - del Decreto della Regione Veneto - Giunta Regionale n. 101 del 20 luglio 2023, avente ad oggetto “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende e dagli enti del SSR” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023 richiamata nella Delibera di Ricalcolo del Ripiano, di contenuto allo stato sconosciuto, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende e degli enti del SSR, di estremi e data non noti, anch'esse richiamate nella Delibera di Ricalcolo del Ripiano;

Giustizia amministrativa202303396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di ripartizione degli oneri di payback, inclusi il decreto regionale veneto di ripiano, i decreti ministeriali presupposti e il successivo atto regionale di ricalcolo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 e dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, con i quali erano stati accertati il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e determinati gli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento regionale di presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali relative agli importi del ripiano. Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere versato la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che l'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. Poiché la ricorrente ha documentato il pagamento e la Regione Veneto ne ha dato atto, è venuto meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e degli atti regionali di individuazione delle aziende obbligate e dei relativi importi.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Ha costituito il fondamento degli atti adottati per l'attuazione del meccanismo di ripiano relativo alle annualità 2015-2018.

  • art. 7 d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ...

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e determina, per legge, la cessazione della materia del contendere nei giudizi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali in materia, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ove l'interessato abbia integralmente adempiuto alla prestazione prevista dalla nuova disciplina.
  • Nel meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e rende priva di interesse la prosecuzione dei giudizi di annullamento contro gli atti di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche con riferimento ai motivi aggiunti quando la sopravvenienza normativa e l'adempimento dell'obbligazione eliminano l'utilità concreta della decisione su tutti gli atti impugnati.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dalle sopravvenienze normative relative al payback dei dispositivi medici, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle modalità di definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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