Sentenza n. 280/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Nota Comando CC Marche del 17.11.2025 - rigetto istanza accesso atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di accesso ai documenti relativi ai movimenti del personale dell'Arma dei Carabinieri nel Comando provinciale di Pesaro e Urbino negli anni 2024 e 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto all'istanza del 28 ottobre 2025, con la quale aveva richiesto, nel rispetto della riservatezza, tutti i movimenti del personale con grado di Carabiniere, Appuntato e Sovrintendente nel biennio 2024-2025 presso il Comando provinciale di Pesaro e Urbino, comprese le sedi di provenienza e destinazione, le prime assegnazioni, i trasferimenti a domanda o d'autorità, i pensionamenti, le riforme per malattia e le situazioni organiche dei reparti prima e dopo ogni movimentazione. L'accesso era funzionale a verificare i presupposti del trasferimento d'autorità del ricorrente alla centrale operativa di Urbino e a dimostrare l'eventuale esistenza di trasferimenti da reparti in carenza organica. Il diniego era motivato dal carattere generalizzato e perlustrativo della richiesta, dalla difficoltà di individuare l'istituto normativo invocato e dall'applicabilità delle limitazioni previste per documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e la struttura ordinativa e le dotazioni organiche dell'Arma. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 22, 23 e 24 l. 241/1990, dell'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, degli artt. 1049 e 1050 d.P.R. 90/2010, dei principi di trasparenza, leale collaborazione e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria e illegittimità derivata. Ha sostenuto che la richiesta fosse specifica, collegata a un contenzioso pendente sul trasferimento, che l'oscuramento dei nominativi fosse sufficiente a tutelare la riservatezza e che le nuove tecnologie rendessero non decisivi gli oneri di ricerca ed elaborazione dei dati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta non fosse diretta a documenti specificamente individuati, ma a tutti i movimenti, nell'arco di un biennio, di determinate categorie di personale sull'intero territorio provinciale, con indicazione delle sedi e delle situazioni organiche prima e dopo ogni movimento. La stessa prospettazione del ricorrente evidenziava che l'accesso era finalizzato a controllare in modo generalizzato la gestione del personale e a ricostruire, mediante elaborazione, i presupposti del trasferimento impugnato. L'Amministrazione non è tenuta a svolgere attività di ricerca, aggregazione ed elaborazione di dati per formare una nuova rappresentazione informativa non corrispondente a documenti individuati dall'istante; tale attività avrebbe inoltre comportato un aggravio burocratico suscettibile di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione. Il diniego è stato ritenuto legittimo anche sotto il distinto profilo dell'esclusione relativa ai documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, nonché la struttura ordinativa e le dotazioni organiche dell'Arma, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990 e dell'art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b), d.P.R. 90/2010. La conoscenza sistematica degli organici e delle relative carenze avrebbe potuto rivelare misure organizzative, criticità nella tutela dell'ordine pubblico e modalità di impiego dell'Arma. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
Il ricorrente ne ha invocato i principi di trasparenza, leale collaborazione e correttezza dell'azione amministrativa, ma il TAR non li ha ritenuti idonei a fondare l'accesso generalizzato a dati non puntualmente individuati.
artt. 22, 23 e 24 l. 241/1990
Il diritto di accesso deve riguardare documenti amministrativi specifici e non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato né imporre all'Amministrazione un'attività di ricerca ed elaborazione dei dati. L'art. 24, comma 6, lett. c), consente inoltre limitazioni per esigenze connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale e all'ordine pubblico.
art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990
Costituisce la base normativa per sottrarre all'accesso documenti la cui ostensione possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, compresi, nel caso esaminato, documenti relativi all'organizzazione e alle dotazioni organiche dei servizi di polizia.
art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b), d.P.R. 90/2010
La disposizione, emanata in attuazione dell'art. 24, comma 6, l. 241/1990, esclude l'ostensibilità di atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e la struttura ordinativa e le dotazioni organiche del personale dell'Arma dei Carabinieri.
art. 1050 d.P.R. 90/2010
È richiamato nel diniego amministrativo quale ulteriore disciplina delle esclusioni in materia di documentazione concernente il personale e le questioni militari; la decisione fonda tuttavia specificamente il rigetto sull'art. 1049.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
Il ricorrente lo ha invocato in relazione alla possibilità di oscurare i nominativi; il TAR ha deciso la controversia sulla natura generalizzata ed elaborativa della richiesta e sull'esclusione concernente l'organizzazione e le dotazioni organiche dei servizi di polizia.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone l'individuazione precisa di documenti amministrativi esistenti e non può essere esercitato mediante richieste eccessivamente generiche o volte a ottenere una ricostruzione complessiva dell'attività amministrativa.
- L'Amministrazione non è tenuta, in sede di accesso, a svolgere attività di ricerca, aggregazione, raffronto o elaborazione di dati per creare una nuova rappresentazione informativa non già contenuta in documenti specificamente individuati dall'istante.
- È inammissibile la richiesta di accesso che, per ampiezza temporale, soggettiva e oggettiva, sia diretta a controllare in modo generalizzato la gestione amministrativa, anche quando il richiedente la colleghi a un proprio contenzioso, se la richiesta eccede l'acquisizione di documenti puntualmente individuati.
- Le limitazioni all'accesso previste dall'art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990 e dalla disciplina regolamentare militare possono riguardare documenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, alla struttura ordinativa e alle dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri, quando la loro ostensione sistematica possa rivelare misure organizzative o situazioni di criticità nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
- L'oscuramento dei nominativi non rende necessariamente ostensibili documenti contenenti dati organizzativi e sulle dotazioni organiche dei servizi di polizia, quando il rischio per la sicurezza deriva dalla conoscenza complessiva e sistematica delle informazioni, non dalla sola identificazione nominativa dei soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 3804/2026 - Roma, Sezione 3
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 278/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 279/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 281/2026 - Ancona, Sezione 1
- Sentenza · 28 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Ancona, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →