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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 141/2020 - R.G. n. 782/2019 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 19.11.2020 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202400338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 141/2020, con particolare riguardo alle differenze retributive e agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 141/2020 del Tribunale di Macerata, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante computo dell'anzianità di servizio effettivamente prestata, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli scatti di anzianità e dagli interessi legali sulle somme maturate nel quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso civile. Il Ministero aveva prodotto un decreto del 13 dicembre 2021 e documentazione attestante l'esecuzione della sentenza. La ricorrente ha contestato l'inesatta ricostruzione della progressione stipendiale, sostenendo in particolare che non fossero state corrisposte le differenze relative al periodo dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022, oltre agli interessi legali. Dopo due fasi istruttorie, il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare l'eventuale residuo dovuto a titolo di differenze retributive e interessi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni della verificazione, ritenendo integralmente corrisposte le differenze retributive dovute in esecuzione della sentenza civile. In particolare, sulla base delle tabelle retributive del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e delle successive disposizioni pattizie, il passaggio alla fascia stipendiale successiva matura soltanto dopo il completo decorso del periodo previsto nella fascia precedente; pertanto non residuavano ulteriori differenze per il periodo dal 23 marzo 2022 al 31 agosto 2022. È stata invece accertata la mancata corresponsione degli interessi legali, non contestata efficacemente dal Ministero. Il Ministero è stato quindi condannato a versare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, gli interessi legali sulle singole differenze retributive dalla relativa maturazione fino al 20 maggio 2022, data approssimativa di liquidazione della sorte capitale, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c. sul totale degli interessi così determinato, dalla data di deposito del ricorso per ottemperanza, 19 luglio 2024, fino al saldo. Il Tribunale non ha nominato il commissario ad acta, riservandosi di provvedere su istanza notificata in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state compensate; il costo della verificazione è stato posto a carico delle parti in solido, nella misura della metà ciascuna, con liquidazione separata.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, ai fini della decisione, occorre acquisire valutazioni tecniche o accertamenti specialistici; nel caso concreto è stata utilizzata per verificare l'esatta esecuzione della sentenza e l'eventuale residuo di differenze retributive e interessi.

  • art. 1283 c.c.

    È stato applicato per riconoscere gli interessi sugli interessi, decorrenti dal deposito del ricorso per ottemperanza fino al saldo, in presenza dei relativi presupposti.

  • CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018

    Le tabelle retributive sono state interpretate nel senso che il passaggio alla fascia stipendiale successiva si perfeziona soltanto dopo il completo decorso dell'anzianità prevista nella fascia precedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione ha già dato parziale esecuzione al giudicato, il giudice deve distinguere tra le singole componenti della prestazione dovuta e può accogliere il ricorso limitatamente agli obblighi rimasti ineseguiti.
  • Ai fini della progressione economica del personale scolastico, il passaggio alla fascia retributiva successiva decorre dal giorno successivo al completamento dell'intero periodo di anzianità previsto per la fascia precedente; non sono quindi dovute differenze fondate su un'anticipazione del passaggio prima della scadenza della fascia in corso.
  • Se il giudicato riconosce, oltre alla sorte capitale, gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, l'amministrazione deve corrisponderli anche quando abbia già pagato integralmente le differenze retributive principali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fare proprie, con motivazione adesiva, le conclusioni della verificazione quando esse siano chiare, pertinenti e non siano state efficacemente contestate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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